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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28555/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di somministrazione di utenze nel quale il somministrante aveva richiesto il pagamento di consumi fatturati sulla base delle rilevazioni del contatore. La società utente aveva impugnato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva ritenuto corretto il criterio probatorio seguito in tema di consumi contabilizzati a contatore, richiamando la giurisprudenza secondo cui la fattura non è, da sola, prova del credito, ma nei rapporti di somministrazione il dato del contatore gode di una presunzione semplice di veridicità; il somministrante deve provare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione, mentre l'utente deve dimostrare che l'eccesso di consumo dipende da fatti a lui non imputabili, secondo la regola dell'art. 1218 c.c. Nel corso del giudizio di legittimità era stata formulata una proposta di definizione accelerata; la ricorrente aveva chiesto la trattazione in pubblica udienza, ma l'istanza era stata presentata senza una nuova procura speciale, essendo stata allegata solo la procura già rilasciata per il ricorso per cassazione. La Corte ha quindi esaminato il requisito di novità e specialità della procura necessaria per chiedere la decisione del collegio dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo l'istanza irrituale e dichiarando inammissibile il ricorso. Le intimate non si sono difese in questa sede.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza di trattazione collegiale dopo la proposta di definizione accelerata fosse stata proposta senza la necessaria nuova procura speciale, poiché la procura allegata era quella originaria per il ricorso per cassazione e non una procura successiva e specifica per l'istanza ex art. 380-bis c.p.c. Per tale ragione il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, con applicazione del rito previsto per l'inammissibilità. Non sono state liquidate spese, perché le intimate non hanno svolto difese; è stata però irrogata alla ricorrente una sanzione di euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende e disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    primo comma; secondo comma; terzo comma

    La richiesta di decisione del ricorso dopo la proposta di definizione accelerata richiede una procura speciale nuova e successiva alla proposta; se l'istanza è irrituale, il Collegio definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione collegiale.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato nella proposta come regola di riparto dell'onere probatorio nei rapporti di somministrazione: l'utente, a fronte della pretesa creditoria, deve provare la non imputabilità dell'inadempimento o dell'eccessivo consumo.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    Non è stata applicata la responsabilità aggravata verso le intimate, perché non hanno svolto difese; è stata invece irrogata una sanzione pecuniaria alla ricorrente secondo il combinato disposto richiamato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato quale parametro della procura speciale per il giudizio di legittimità, distinta dalla nuova procura richiesta per l'istanza ex art. 380-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di cassazione soggetti a proposta di definizione accelerata, l'istanza della parte per ottenere la decisione collegiale deve essere sorretta da una procura speciale nuova, cioè conferita dopo la proposta, e specifica per quell'atto; la mancanza di tali requisiti rende l'istanza irrituale e porta alla definizione del giudizio in conformità alla proposta.
  • La procura rilasciata per il ricorso per cassazione non è sufficiente a legittimare, da sola, l'istanza di decisione successiva alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., perché la norma pretende un ulteriore conferimento di potere ad hoc.
  • Quando l'istanza successiva alla proposta è irrituale per difetto di procura nuova e speciale, il Collegio può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare nel merito le censure.
  • Nei rapporti di somministrazione con consumi misurati da contatore, il dato del contatore opera come presunzione semplice di veridicità; il somministrante deve provare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione, mentre l'utente che contesti la pretesa deve provare fatti idonei a escludere la propria imputabilità, secondo il criterio della vicinanza della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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