Cassazione Civile, Ordinanza n. 02399/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa di due pensionati volta a ottenere il pagamento di somme che, secondo la loro ricostruzione, sarebbero state cristallizzate da un precedente giudicato del 1994, con cui era stata riconosciuta la perequazione della pensione aziendale per un determinato periodo. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente ricorso per cassazione definito con ordinanza n. 25030/2023, i soccombenti hanno proposto ricorso per revocazione contro tale ordinanza, articolando sei motivi. In sintesi, hanno dedotto: 1) nullità dell’ordinanza per mancanza/apparenza/contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte avrebbe frainteso il petitum e la causa petendi; 2) nullità derivata dall’asserita invalidità di precedenti ordinanze richiamate in motivazione, per pretesa erronea composizione del collegio e violazione dell’obbligo di astensione; 3) nullità per violazioni del procedimento camerale e delle tabelle organizzative della Corte, con riferimento a precedenti giudizi decisi da altra sezione o con presupposti processuali asseritamente mancanti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il protratto inadempimento del Banco di Napoli e il mancato trasferimento della provvista al fondo pensione; 5) omesso esame dell’accordo intervenuto al momento della capitalizzazione, che avrebbe salvato i crediti relativi alla vertenza sulla perequazione; 6) violazione del giudicato, sostenendo l’esistenza di un duplice giudicato che avrebbe imposto la permanenza del diritto all’incremento pensionistico. In tutte le censure i ricorrenti hanno cercato di superare l’effetto estintivo attribuito dalla precedente decisione alla capitalizzazione della pensione integrativa e di affermare che il debito originario restasse a carico della banca, indipendentemente dal trasferimento al fondo e dalla successiva capitalizzazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione nel suo complesso. Ha ritenuto che i primi, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivi non integrassero un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ma mirassero sostanzialmente a rimettere in discussione il contenuto della decisione già resa in cassazione, cioè la valutazione giuridica secondo cui la capitalizzazione della pensione integrativa aveva estinto l’obbligazione azionata. La Corte ha ribadito che l’errore revocatorio è solo un errore di percezione immediatamente rilevabile dagli atti del giudizio di legittimità, non un errore di giudizio o di interpretazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato; ha escluso i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
La revocazione della decisione di legittimità è ammissibile solo nei ristretti casi di errore di fatto percettivo; non sono deducibili tramite revocazione vizi di nullità della motivazione, errori di giudizio, errori interpretativi o doglianze dirette a contestare il contenuto decisorio della sentenza/ordinanza.
Il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione deve muoversi entro i limiti tipici previsti per questo mezzo straordinario.
La censura revocatoria non può essere utilizzata per far valere nullità diverse dall’errore di fatto revocatorio.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di cassazione.
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla motivazione, ma la Corte ha escluso che sussistesse una anomalia motivazionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza chiara e sufficiente.
Richiamato quale parametro della motivazione, ma non ritenuto violato.
art. 6 CEDU
Invocato dai ricorrenti in relazione al diritto a una decisione motivata; la Corte non ha ravvisato violazioni.
art. 13 CEDU
Invocato dai ricorrenti; non ha inciso sull’esito del giudizio.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dai ricorrenti a tutela del preteso diritto patrimoniale alla somma rivendicata.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE
Richiamato a supporto delle doglianze processuali, ma non ritenuto decisivo.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inadempimento della banca, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata definita e non fosse veicolabile come errore revocatorio.
Invocato per il danno da inadempimento; non ha inciso sulla qualificazione del vizio dedotto.
Richiamato tra le norme sostanziali invocate dai ricorrenti.
Richiamato in via cumulativa dai ricorrenti, senza rilievo decisivo nel giudizio di revocazione.
Richiamato dai ricorrenti, ma non pertinente alla sussistenza dell’errore revocatorio.
Richiamato dai ricorrenti, senza incidenza sull’ammissibilità del ricorso.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.
Invocato dai ricorrenti per sostenere un duplice giudicato; la Corte ha ritenuto la censura non idonea a configurare errore revocatorio.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all’asserito giudicato, senza effetti sul giudizio di revocazione.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia una svista percettiva immediatamente riscontrabile dal confronto tra la decisione impugnata e gli atti interni del giudizio di legittimità; non è sufficiente una critica alla valutazione giuridica o all’interpretazione compiuta dalla Corte.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, pur formalmente incardinata sull’art. 395, n. 4, c.p.c., miri in realtà a contestare il modo in cui la Corte ha compreso il petitum, la causa petendi o gli argomenti difensivi, poiché ciò appartiene al piano del giudizio e non della percezione.
- Le censure revocatorie non possono essere utilizzate per far valere nullità di precedenti decisioni richiamate in motivazione, irregolarità di altri procedimenti o vizi di composizione di collegi diversi da quello che ha pronunciato la decisione impugnata.
- In presenza di un rapporto di durata, il giudicato opera rebus sic stantibus: esso conserva efficacia solo finché non intervengano fatti sopravvenuti idonei a modificare il quadro su cui si è formato.
- Quando la Corte di cassazione ha espressamente preso posizione su un motivo e sulla questione controversa, la successiva revocazione non può trasformarsi in un nuovo grado di giudizio sul merito della stessa censura.
- Il richiamo a un precedente giudicato o a un accordo intercorso tra le parti non consente, di per sé, di superare l’effetto estintivo attribuito dalla decisione a un successivo evento negoziale o satisfattivo, se la questione è già stata definita con pronuncia irrevocabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02297/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02345/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02356/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02359/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02361/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02368/2025 del 31/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →