Cassazione Civile, Ordinanza n. 22574/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno 2006, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza. L'Ufficio aveva determinato induttivamente maggiori ricavi ritenuti derivare da vendite in nero, valorizzando una rilevante e ingiustificata liquidità di cassa che la società aveva attribuito a versamenti in contanti del socio amministratore non tracciati contabilmente. La Commissione provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società, mentre la Commissione regionale aveva confermato l'accertamento induttivo ma aveva rideterminato il reddito netto detraendo forfettariamente i costi correlati ai maggiori ricavi, applicando una percentuale media di utili di imprese analoghe del settore nella stessa area territoriale. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente sottratto ai maggiori ricavi presunti costi non certi e non precisi, determinandoli in modo forfettario; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la contribuente non avrebbe chiesto la detrazione dei costi occulti e perché le somme erano, a suo dire, finanziamenti dei soci e non ricavi.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che, in presenza di accertamento induttivo per ricavi non contabilizzati, l'Ufficio debba comunque determinare, anche induttivamente, i costi correlati ai maggiori ricavi, altrimenti si tasserebbe il profitto lordo in violazione del principio di capacità contributiva. Ha inoltre escluso l'ultrapetizione, poiché la CTR si è limitata ad applicare un principio giuridico necessario nella ricostruzione del reddito, e comunque il fatto che si trattasse di finanziamenti soci era stato escluso in fatto dai giudici di merito, che avevano qualificato le somme come maggiori ricavi da vendite in nero. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della resistente; escluso anche il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
La norma sulla deducibilità dei costi è richiamata come applicabile al diverso caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo; non impedisce, nell'accertamento induttivo puro, la determinazione induttiva dei costi correlati ai maggiori ricavi occultati.
È esclusa la ultrapetizione quando il giudice di merito, nel rideterminare il reddito accertato induttivamente, applica d'ufficio il principio per cui ai ricavi in nero devono essere correlati anche i costi induttivamente stimati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non ricorre se la censura investe in realtà la ricostruzione del fatto concreto e non l'erronea interpretazione della norma astratta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione è infondata quando il giudice si muove entro l'oggetto della controversia e applica un criterio necessario di quantificazione del reddito.
art. 53 Cost.
Viene richiamato quale parametro che impone di tassare il reddito netto e non il profitto lordo, sicché anche nell'accertamento induttivo devono essere considerati i costi correlati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato come disposizione corrispondente al vigente art. 109 TUIR e riferita al diverso caso in cui esista una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge è configurabile solo quando si denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma; se la censura investe la valutazione della fattispecie concreta o la quantificazione dei fatti accertati, la doglianza è inammissibile o comunque non sussumibile nel vizio denunciato.
- In caso di accertamento induttivo di maggiori ricavi non contabilizzati, l'Amministrazione finanziaria deve ricostruire anche i costi correlati, almeno in via induttiva, perché l'imposizione deve colpire il reddito netto e non il profitto lordo.
- L'art. 109 TUIR opera nel diverso ambito dell'accertamento analitico o analitico-presuntivo, nel quale il contribuente deve provare l'esistenza di costi deducibili; non può essere invocato per escludere la stima forfettaria dei costi in un accertamento induttivo puro.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice, chiamato a decidere su un accertamento induttivo di ricavi in nero, ridetermina necessariamente il reddito tenendo conto anche delle componenti negative induttivamente stimate, in applicazione dei principi di capacità contributiva e corretta quantificazione dell'imponibile.
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