Cassazione Civile, Ordinanza n. 29256/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione immobiliare complessa avente ad oggetto un immobile sito in Roma, via Colombo, acquistato da una società e collegato a un progetto di locazione al Ministero dell'Ambiente. I ricorrenti avevano promosso due giudizi sommari contro la controparte: nel primo avevano dedotto il difetto di causa di vari contratti collegati all'operazione, la risoluzione per eccessiva onerosità, l'inefficacia dei contratti, la responsabilità precontrattuale e il dolo nelle trattative, chiedendo anche il risarcimento del danno; nel secondo avevano invece lamentato la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e l'illecito ex art. 2043 c.c., assumendo che la controparte avesse gestito in modo esclusivo e ostativo le trattative con il Ministero, omettendo di formalizzare la locazione e mantenendo l'immobile indisponibile con aggravio di costi per l'acquirente. In Cassazione i ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello per: mancata ammissione di nuovi mezzi di prova in violazione dell'art. 702-quater c.p.c.; ultrapetizione/minuspetizione ex art. 112 c.p.c.; motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c. o omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.; infine, violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 per asserita duplicazione della condanna alle spese. La controparte ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, eccependo anche giudicato sostanziale su alcune domande e, in via incidentale, l'abuso del processo per il frazionamento delle pretese.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso principale: nel fascicolo era stata prodotta soltanto copia autentica della sentenza impugnata, ma non la copia notificata con la relata di notificazione, necessaria ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Poiché la notificazione della sentenza era stata dedotta come avvenuta via PEC il 19 febbraio 2019 e il ricorso era stato notificato il 19 aprile 2019, oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza del 30 gennaio 2019, non operava neppure la prova di resistenza. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace, in quanto condizionato e assorbito dalla definizione in rito del principale. I ricorrenti principali sono stati condannati in solido alle spese e è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sulla mancata ammissione di nuovi mezzi di prova nel rito sommario in appello
invocato per lamentare minuspetizione/ultrapetizione della sentenza impugnata
richiamato come vizio di motivazione apparente
richiamato per omesso esame di fatti decisivi
invocato per contestare la regolazione delle spese di lite
richiamato per sostenere l'illegittimità della duplicazione della condanna alle spese
dedotto come parametro della violazione delle clausole generali di correttezza
dedotto come parametro della violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto
invocato come fonte della responsabilità extracontrattuale per i danni lamentati
art. 11.6 del contratto preliminare del 29 maggio 2009
indicato come impegno negoziale poi trasfuso nel contratto definitivo e assunto come base della responsabilità contrattuale
art. 10 del contratto definitivo di compravendita dell'11 febbraio 2010
indicato come clausola contenente gli obblighi negoziali asseritamente violati
norma sulla condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, violata per mancato deposito della copia notificata della sentenza con relata
richiamato dalla Corte per escludere la violazione del contraddittorio in caso di rilievo officioso dell'improcedibilità
art. 6, par. 1, CEDU
la Corte ha escluso un contrasto con il giusto processo, ritenendo legittima la previsione di forme e termini processuali
richiamato per il termine breve di impugnazione di 60 giorni dalla notificazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata ma non depositi, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., anche la copia notificata con la relativa relata, se non reperibile in atti da parte della controparte o comunque in altri atti esaminabili dalla Corte.
- La verifica della tempestività del ricorso rispetto al termine breve presuppone che dal fascicolo risulti il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e la notificazione del ricorso; in mancanza, la sola produzione della sentenza autentica non consente di superare il difetto di procedibilità.
- Il rilievo officioso dell'improcedibilità del ricorso per cassazione non viola il principio del contraddittorio, poiché si tratta di una questione di rito che la parte diligente deve prevedere e rispetto alla quale non è necessario un previo contraddittorio specifico.
- La Corte può dichiarare inefficace il ricorso incidentale condizionato quando il ricorso principale venga definito in rito, poiché l'incidentale resta assorbito dalla sorte del principale.
- Quando una parte intenda far valere una responsabilità da cattiva esecuzione di un'operazione contrattuale complessa, la distinzione tra domande fondate sull'invalidità/inefficacia del contratto e domande fondate sulla violazione degli obblighi di correttezza nell'esecuzione può rilevare ai fini della diversa causa petendi; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo non è stato esaminato nel merito per l'arresto processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →