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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29256/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione immobiliare complessa avente ad oggetto un immobile sito in Roma, via Colombo, acquistato da una società e collegato a un progetto di locazione al Ministero dell'Ambiente. I ricorrenti avevano promosso due giudizi sommari contro la controparte: nel primo avevano dedotto il difetto di causa di vari contratti collegati all'operazione, la risoluzione per eccessiva onerosità, l'inefficacia dei contratti, la responsabilità precontrattuale e il dolo nelle trattative, chiedendo anche il risarcimento del danno; nel secondo avevano invece lamentato la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e l'illecito ex art. 2043 c.c., assumendo che la controparte avesse gestito in modo esclusivo e ostativo le trattative con il Ministero, omettendo di formalizzare la locazione e mantenendo l'immobile indisponibile con aggravio di costi per l'acquirente. In Cassazione i ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello per: mancata ammissione di nuovi mezzi di prova in violazione dell'art. 702-quater c.p.c.; ultrapetizione/minuspetizione ex art. 112 c.p.c.; motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c. o omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.; infine, violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 per asserita duplicazione della condanna alle spese. La controparte ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, eccependo anche giudicato sostanziale su alcune domande e, in via incidentale, l'abuso del processo per il frazionamento delle pretese.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso principale: nel fascicolo era stata prodotta soltanto copia autentica della sentenza impugnata, ma non la copia notificata con la relata di notificazione, necessaria ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Poiché la notificazione della sentenza era stata dedotta come avvenuta via PEC il 19 febbraio 2019 e il ricorso era stato notificato il 19 aprile 2019, oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza del 30 gennaio 2019, non operava neppure la prova di resistenza. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace, in quanto condizionato e assorbito dalla definizione in rito del principale. I ricorrenti principali sono stati condannati in solido alle spese e è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla mancata ammissione di nuovi mezzi di prova nel rito sommario in appello

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare minuspetizione/ultrapetizione della sentenza impugnata

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio di motivazione apparente

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 91 c.p.c.

    invocato per contestare la regolazione delle spese di lite

  • art. 4, comma 2, D.M. 55/2014

    richiamato per sostenere l'illegittimità della duplicazione della condanna alle spese

  • art. 1175 c.c.

    dedotto come parametro della violazione delle clausole generali di correttezza

  • art. 1375 c.c.

    dedotto come parametro della violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto

  • art. 2043 c.c.

    invocato come fonte della responsabilità extracontrattuale per i danni lamentati

  • art. 11.6 del contratto preliminare del 29 maggio 2009

    indicato come impegno negoziale poi trasfuso nel contratto definitivo e assunto come base della responsabilità contrattuale

  • art. 10 del contratto definitivo di compravendita dell'11 febbraio 2010

    indicato come clausola contenente gli obblighi negoziali asseritamente violati

  • art. 369 c.p.c.

    norma sulla condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, violata per mancato deposito della copia notificata della sentenza con relata

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere la violazione del contraddittorio in caso di rilievo officioso dell'improcedibilità

  • art. 6, par. 1, CEDU

    la Corte ha escluso un contrasto con il giusto processo, ritenendo legittima la previsione di forme e termini processuali

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione di 60 giorni dalla notificazione della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata ma non depositi, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., anche la copia notificata con la relativa relata, se non reperibile in atti da parte della controparte o comunque in altri atti esaminabili dalla Corte.
  • La verifica della tempestività del ricorso rispetto al termine breve presuppone che dal fascicolo risulti il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e la notificazione del ricorso; in mancanza, la sola produzione della sentenza autentica non consente di superare il difetto di procedibilità.
  • Il rilievo officioso dell'improcedibilità del ricorso per cassazione non viola il principio del contraddittorio, poiché si tratta di una questione di rito che la parte diligente deve prevedere e rispetto alla quale non è necessario un previo contraddittorio specifico.
  • La Corte può dichiarare inefficace il ricorso incidentale condizionato quando il ricorso principale venga definito in rito, poiché l'incidentale resta assorbito dalla sorte del principale.
  • Quando una parte intenda far valere una responsabilità da cattiva esecuzione di un'operazione contrattuale complessa, la distinzione tra domande fondate sull'invalidità/inefficacia del contratto e domande fondate sulla violazione degli obblighi di correttezza nell'esecuzione può rilevare ai fini della diversa causa petendi; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo non è stato esaminato nel merito per l'arresto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContratto preliminareCompravendita immobiliareInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaResponsabilità precontrattuale

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