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Sentenza

Sentenza n. 9/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Calabria del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo con invito ex art. 12 comma 2 d.P.R. n. 394/99 a lasciare il territorio Italiano nel termine di 15 giorni e con l’avvertenza che in caso di inottemperanza “si procederà a norma degli art 13 del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione” (doc. 1); - nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con invito a lasciare il territorio italiano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dalla Questura sulla base di una condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ritenuta automaticamente ostativa ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Con il primo motivo ha dedotto la nullità o annullabilità del provvedimento per mancata comunicazione di avvio del procedimento e mancata effettiva ricezione del preavviso di rigetto, sostenendo che, durante il procedimento, si trovava in custodia cautelare e che l'amministrazione avrebbe potuto individuarlo mediante le proprie banche dati. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, nonché il difetto di motivazione, la disparità di trattamento e la contraddittorietà. Ha sostenuto che la condanna non poteva più fondare un automatismo ostativo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, che ha escluso l'automatica ostatività della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 senza una verifica concreta della pericolosità sociale. Il ricorrente ha inoltre richiamato la successiva condanna, il percorso terapeutico e di reinserimento sociale e la misura dell'affidamento in prova.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che la Questura aveva considerato la condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 automaticamente ostativa, ritenendosi vincolata a respingere l'istanza, senza svolgere alcuna verifica concreta della pericolosità sociale del richiedente. Tale automatismo è incompatibile con la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 nella parte in cui impediva il rinnovo del permesso senza una valutazione individualizzata della pericolosità sociale. La declaratoria di incostituzionalità opera retroattivamente nei rapporti ancora pendenti, mentre non incide sui rapporti esauriti. Nel caso concreto, il rapporto era ancora pendente perché il decreto della Questura, pur adottato prima della pubblicazione della sentenza costituzionale, era rimasto privo di effetti fino alla notificazione, intervenuta successivamente alla pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale. Il provvedimento è stato quindi privato retroattivamente della propria base legale. L'accoglimento del secondo motivo ha reso priva di interesse la trattazione della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'amministrazione, nella riedizione del potere, dovrà comunque comunicare il preavviso di rigetto qualora ravvisi concreti motivi ostativi. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi, essendo il diniego stato adottato prima della dichiarazione di incostituzionalità; il contributo unificato è stato posto a carico della Questura.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    stabilisce i presupposti e le condizioni perché lo straniero possa fare ingresso nel territorio dello Stato

    La disposizione, nella parte rilevante per il caso, non può fondare un automatismo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno per la condanna prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 senza una verifica concreta della pericolosità sociale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    devono sussistere anche ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno già rilasciato

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, in combinato disposto con l'art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedeva l'automatica ostatività della condanna senza una valutazione concreta della pericolosità sociale.

  • art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente in relazione all'avvertimento di espulsione contenuto nel provvedimento impugnato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La condanna per tale reato non costituisce automaticamente motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, dovendo l'amministrazione verificare in concreto la pericolosità sociale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 88/2023

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente

    La pronuncia elimina retroattivamente la base normativa dell'automatismo ostativo nei rapporti ancora pendenti.

  • art. 136 Cost.

    Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale eliminano la norma dichiarata incostituzionale con efficacia retroattiva, salvo i rapporti giuridici esauriti.

  • art. 30 l. 87/1953

    Concorre a fondare l'efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità nei rapporti ancora pendenti.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    Il provvedimento limitativo della sfera giuridica del destinatario non produce effetti prima della comunicazione; poiché il decreto è stato notificato dopo la pubblicazione della sentenza costituzionale, il rapporto era ancora pendente e il provvedimento è rimasto privo della propria base legale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nella riedizione del procedimento, ove l'amministrazione ravvisi concreti motivi ostativi, dovrà nuovamente comunicare il preavviso di rigetto e consentire la presentazione di osservazioni.

  • art. 8 CEDU

    È richiamato in relazione alla necessità di evitare valutazioni astratte e di considerare la situazione personale e i legami sociali, familiari e affettivi dello straniero.

Massime di principio

  • La condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può determinare automaticamente il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro; l'amministrazione deve verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente e motivare sulla situazione individuale.
  • La declaratoria di incostituzionalità di una norma che costituiva la base legale di un diniego amministrativo opera retroattivamente nei rapporti ancora pendenti al momento della pubblicazione della pronuncia costituzionale, mentre non incide sui rapporti ormai esauriti.
  • Ai fini della permanenza del rapporto amministrativo, un provvedimento limitativo della sfera giuridica del destinatario non produce effetti prima della comunicazione; pertanto, se la notificazione interviene dopo la pubblicazione della sentenza costituzionale che elimina la base normativa dell'atto, il provvedimento può risultare privo retroattivamente di fondamento legale.
  • Quando il giudice annulla il diniego per l'illegittimità dell'automatismo ostativo, l'amministrazione deve riesercitare il potere mediante una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità sociale, nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge.
  • L'accoglimento della censura sostanziale che impone la riedizione del procedimento può privare di interesse la decisione sulla censura procedimentale relativa alla mancata comunicazione di avvio, poiché nella nuova istruttoria l'amministrazione dovrà comunque assicurare il contraddittorio procedimentale ove ravvisi motivi ostativi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

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