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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17175/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra due delitti ex art.73, comma 5, d.P.R. 309/90 (uno giudicato con patteggiamento, l'altro con rito abbreviato) e aveva determinato la pena complessiva utilizzando, in modo disomogeneo, la pena "al lordo" della diminuzione per il patteggiamento e la pena "al netto" della diminuzione per il rito abbreviato. Il difensore deduce violazione di legge (artt. 671 c.p.p. e 81 c.p.) sostenendo che la pena concordata in patteggiamento dovesse essere considerata al netto della diminuzione quando si procede alla individuazione della violazione più grave e al calcolo dell'aumento per i reati satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto errato il metodo adottato dal giudice dell'esecuzione perché ha impiegato criteri non omogenei (pena "lordo" per il patteggiamento e "netto" per l'abbreviato). La Corte ha affermato che, ai fini dell'individuazione della "violazione più grave" e del conseguente calcolo della pena unica in esecuzione, va tenuta presente la pena concretamente inflitta indicata nel dispositivo della sentenza (ossia la pena effettivamente irrogata, comprensiva delle diminuzioni processuali ottenute nel rito), conformandosi all'orientamento delle Sezioni Unite richiamato in motivazione. Di conseguenza il Tribunale dovrà ricalcolare la pena unica applicando criteri uniformi e confrontando le pene "nettes" risultanti dalle singole sentenze irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la possibilità di chiedere, in esecuzione, il riconoscimento del vincolo della continuazione; applicata come base per il controllo e la rideterminazione della pena unica dal giudice dell'esecuzione, entro i limiti previsti dagli artt. 78 e 81 c.p. e dai disp. attuativi.

  • art. 81 cod. pen.

    Prevede l'aumento di pena per il reato continuato/concorsuale; utilizzata come parametro per il calcolo dell'aumento per i reati-satellite nella determinazione della pena unica.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale relativa al tipo di reato contestato (illecita detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti); identifica il fatto-reato cui si riferiscono le due condanne unificate.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento e la diminuzione di pena negoziata; la Corte ha qualificato la diminuzione prevista dall'art. 444 come effetto di natura processuale che deve essere mantenuto e considerato nel confronto delle pene in sede esecutiva.

  • art. 442, comma 2 cod. proc. pen.

    Riguarda la riduzione di un terzo per il rito abbreviato; la sentenza ricorda che tale diminuzione è premiale e processuale e va considerata nella determinazione della pena concretamente inflitta.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo che detta i criteri per individuare il reato più grave in sede di continuazione in esecuzione; la Corte applica il principio che la "pena più grave inflitta" va individuata nella pena concretamente indicata nel dispositivo della sentenza (pena netta).

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i casi di continuazione tra sentenze di patteggiamento tra loro; la Corte lo richiama per distinguere i casi in cui sia necessario un nuovo accordo tra le parti (art. 188) da quelli disciplinati dall'art. 137 disp. att.

  • art. 137 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per le ipotesi miste (sentenze con rito ordinario/abbreviato e sentenze di patteggiamento): attribuisce al giudice dell'esecuzione i poteri di rideterminazione della pena unica e stabilisce limiti e modalità di tale rideterminazione.

  • art. 78 cod. pen.

    Fissa i limiti dell'intervento del giudice nella riformulazione della pena in caso di continuazione; citato come vincolo all'azione del giudice dell'esecuzione.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle conseguenze del nuovo accordo (termine di prescrizione e altri effetti) quando l'unificazione avvenga tramite un nuovo patteggiamento ai sensi dell'art. 188 disp. att.

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione fra reati giudicati con riti diversi (patteggiamento, abbreviato, rito ordinario), la "pena più grave inflitta" va individuata confrontando le pene concretamente indicate nel dispositivo delle singole sentenze, cioè al netto delle eventuali riduzioni processuali effettivamente applicate.
  • La diminuzione di pena collegata a riti speciali (patteggiamento ex art.444 c.p.p. o abbreviato ex art.442 c.p.p.) ha natura processuale e deve essere mantenuta nel calcolo della pena unica in esecuzione, salvo che le parti non stipulino un nuovo accordo nei casi previsti dalla disciplina (art.188 disp. att.).
  • È vietato al giudice dell'esecuzione adottare criteri disomogenei (es.: considerare la pena "al lordo" per un rito e "al netto" per un altro) perché ciò altera l'unicità del criterio di determinazione della pena e può determinare errori nel calcolo dell'aumento ex art.81 c.p.
  • Nei casi misti, se la continuazione concerne sentenze emesse con riti diversi, il giudice dell'esecuzione ha il potere di rideterminare la pena unica nei limiti previsti dalle norme (art.671 c.p.p., artt.78-81 c.p., disp. att.), ma deve rispettare le diminuzioni processuali già concretamente riconosciute nelle singole sentenze irrevocabili.
  • Se l'errata determinazione della pena è accertata, la Corte di Cassazione annulla la decisione impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame a diversa composizione per garantire il rispetto dei criteri di calcolo uniformi.

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