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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16300/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici specializzandi avevano chiesto in primo grado la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento dell'adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica svolti in anni accademici compresi tra il 1977-1978 e il 1990-1991; in subordine avevano domandato il risarcimento del danno da mancata e tardiva attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE. Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale e accolto le domande, applicando la prescrizione decennale e liquidando le somme ai sensi dell'art. 11 della L. n. 370/1999. In appello la Presidenza del Consiglio aveva insistito per l'applicazione del termine quinquennale introdotto dall'art. 4, comma 43, L. n. 183/2011, sostenendo che esso si applicasse anche ai diritti già sorti e che, comunque, il ricorso introduttivo era stato notificato solo il 13 aprile 2017, dunque dopo la scadenza del termine. Inoltre aveva censurato la sentenza per aver attribuito rilievo al deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. anziché alla notificazione ai fini interruttivi della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio. Ha ritenuto corretto l'assunto secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie, in forza dell'art. 4, comma 43, L. n. 183/2011 e dell'art. 252 disp. att. c.c., è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal 1° gennaio 2012, salvo che il residuo del termine previgente decennale sia inferiore. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l'effetto interruttivo della prescrizione si produce con la notificazione dell'atto introduttivo e non con il deposito in cancelleria. Poiché nella specie l'ultima interruzione stragiudiziale risaliva al 30 giugno 2009 e il ricorso fu notificato soltanto il 13 aprile 2017, il credito risultava prescritto al 1° gennaio 2017. La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando le domande dei controricorrenti; ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi per la novità della questione e per l'esito dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 43, L. n. 183/2011

    la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile

    norma abbreviatrice della prescrizione, applicabile anche ai diritti sorti prima della sua entrata in vigore secondo i criteri dell'art. 252 disp. att. c.c.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    esprime un principio generale in materia di successione di leggi nel tempo quando una legge successiva abbrevia un termine di prescrizione; si applica il minor termine tra quello nuovo e quello residuo del termine originario

  • art. 2943 c.c.

    la prescrizione è interrotta solo nel momento in cui l'atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario

    l'effetto interruttivo si produce con la notificazione dell'atto al debitore, non con il deposito del ricorso in cancelleria

  • art. 702-bis c.p.c.

    nel rito sommario di cognizione l'atto introduttivo, ai fini interruttivi della prescrizione, rileva quando è notificato alla controparte

  • art. 11 L. n. 370/1999

    base utilizzata in primo grado per la liquidazione delle somme riconosciute agli attori

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi

Massime di principio

  • Quando una legge sopravvenuta abbrevia un termine di prescrizione, essa si applica anche ai diritti sorti prima della sua entrata in vigore, ma dal momento dell'entrata in vigore stessa, con la conseguenza che opera il termine più breve tra quello nuovo e il tempo residuo del termine originario.
  • Se, al momento dell'entrata in vigore della legge abbreviatrice, il tempo residuo del termine previgente è inferiore alla nuova durata, continua ad applicarsi il termine originario; se è superiore, si applica il nuovo termine dalla data di entrata in vigore della legge sopravvenuta.
  • Nel giudizio introdotto con ricorso, l'effetto interruttivo della prescrizione si produce solo quando l'atto introduttivo viene portato a conoscenza del convenuto mediante notificazione, perché la prescrizione richiede la conoscenza legale dell'atto da parte del debitore.
  • Nel rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., il deposito del ricorso non è sufficiente a interrompere la prescrizione: è necessario che intervenga la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie, in assenza di una disciplina speciale diversa, è soggetto al termine quinquennale previsto dall'art. 4, comma 43, L. n. 183/2011, secondo i criteri di diritto intertemporale elaborati dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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