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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal pignoramento di alcuni immobili di proprietà di uno dei coniugi, tra cui beni conferiti in fondo patrimoniale. I coniugi hanno proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che, ai sensi dell'art. 170 c.c., i beni del fondo non fossero aggredibili perché i debiti azionati non erano stati contratti per bisogni della famiglia: uno derivava da saldo passivo di conto corrente usato per attività imprenditoriale, un altro da fideiussione prestata a favore di una società partecipata dal debitore, altri ancora da tributi non pagati e sanzioni stradali. In cassazione hanno denunciato, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero esaminato la specifica origine dei debiti e il loro collegamento con i bisogni familiari; con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 210 e 115 c.p.c. per il diniego di acquisizione documentale presso banca e terzo creditore, sostenendo che la richiesta istruttoria fosse stata ritualmente reiterata e necessaria per accertare la causa dei crediti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo precluso dalla cd. doppia conforme ex art. 348-ter, u.c., c.p.c., poiché i ricorrenti non avevano indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; ha inoltre osservato che, anche riqualificandolo come vizio di sussunzione, il motivo difettava di specificità, in quanto non descriveva adeguatamente la genesi dei crediti esattoriali e non provava la consapevolezza dei creditori circa la destinazione estranea ai bisogni familiari, onere gravante sul debitore. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile per genericità e per mancata dimostrazione dell'indispensabilità dell'ordine di esibizione, ribadendosi che si tratta di mezzo istruttorio residuale e discrezionale. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 167 c.c.

    richiamato come base del vincolo di destinazione del fondo patrimoniale sui beni conferiti

  • art. 170 c.c.

    invocato per sostenere l'impignorabilità dei beni del fondo per debiti estranei ai bisogni della famiglia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non è proponibile in cassazione il vizio di omesso esame del fatto decisivo quando operi la doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per censurare la pretesa violazione di legge nella valutazione dell'istruttoria

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale, subordinato ai presupposti di ammissibilità e rimesso al prudente apprezzamento del giudice

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura relativa al mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere l'esposizione specifica dei fatti e dei documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme sono preclusi i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica deduzione della diversità delle ragioni di fatto

  • art. 118 c.p.c.

    insieme agli artt. 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. delimita i presupposti dell'ordine di esibizione

  • art. 119 c.p.c.

    insieme agli artt. 118 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. delimita i presupposti dell'ordine di esibizione

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    richiamato come fonte dei presupposti per l'ordine di esibizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la decisione impugnata si inserisce in una doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • In materia di fondo patrimoniale, chi oppone l'impignorabilità dei beni deve allegare e dimostrare in modo specifico che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, quando rilevi, la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore al momento del sorgere dell'obbligazione.
  • La censura che contesti il diniego di ordine di esibizione deve indicare con precisione quali documenti si chiedono, perché non siano acquisibili con altri mezzi e in che modo l'acquisizione sia indispensabile alla prova del fatto controverso.
  • L'ordine di esibizione è uno strumento istruttorio residuale e discrezionale: non può essere utilizzato per supplire alla carenza dell'onere probatorio della parte istante.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto ai fatti e ai documenti su cui si fonda; la genericità della doglianza ne determina l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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