Cassazione Civile, Ordinanza n. 30840/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del titolare del rapporto principale e di un soggetto che aveva prestato garanzia per il debito. L’opponente aveva contestato il decreto sostenendo, tra l’altro, che nel rapporto garantito erano stati applicati interessi anatocistici nulli e che, in quanto garante autonomo, era legittimato a far valere tali nullità. In appello la Corte territoriale aveva emesso una sentenza non definitiva e poi una definitiva, ritenendo da un lato coperta da giudicato la questione e dall’altro negando la legittimazione del garante a sollevare l’eccezione di nullità relativa all’anatocismo del rapporto di conto corrente. Con il ricorso per cassazione il garante ha denunciato: 1) violazione dell’art. 361 c.p.c. per asserita erronea formazione di giudicato interno sulla sentenza non definitiva, nonostante la riserva di ricorso; 2) violazione delle norme sulla nullità e sull’anatocismo, sostenendo che il garante autonomo poteva eccepire la nullità delle clausole anatocistiche; 3) ulteriore violazione in tema di nullità delle clausole anatocistiche del conto corrente; 4) nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine al mancato espletamento di CTU contabile e all’ordine di esibizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento del cessionario del credito per mancata prova dell’inclusione specifica del credito nella cessione in blocco. Nel merito, ha rigettato il primo motivo ritenendo che la Corte d’appello avesse correttamente considerato precluso il riesame della questione già decisa con la sentenza non definitiva, per esaurimento della potestas iudicandi del giudice che l’aveva pronunciata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il garante autonomo è legittimato a sollevare l’eccezione di nullità, anche parziale, del contratto base per contrarietà a norme imperative, compresa quella relativa alla clausola anatocistica. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La riserva di ricorso per cassazione non elide la preclusione derivante dalla sentenza non definitiva nei limiti in cui il giudice d’appello abbia già esaurito la propria potestas decidendi sulla questione.
Il passaggio in giudicato di una statuizione non impugnata si forma sulla parte della decisione di primo grado non specificamente censurata.
L’impugnazione deve avere specificità sufficiente; in mancanza, la statuizione di primo grado non è validamente attinta.
Richiamato nei motivi, in tema di riparto dell’onere probatorio anche rispetto alla dedotta nullità e alla prova dell’anatocismo.
Richiamato nei motivi, a sostegno della rilevabilità della nullità anche da parte del garante.
Richiamato per la dedotta nullità della capitalizzazione degli interessi non dovuta.
Richiamato nei motivi in relazione alla disciplina degli interessi e alla clausola anatocistica.
Richiamato nei motivi come norma sulla validità del contratto.
Richiamato nei motivi in tema di oggetto del contratto e nullità della clausola.
Richiamato nei motivi per sostenere la nullità delle clausole contrarie a norme imperative.
primo, quarto e settimo comma
Richiamato nei motivi con riferimento alla forma e al contenuto dei contratti bancari e alla nullità delle clausole non conformi.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato per il principio secondo cui il cessionario del credito in cessione in blocco deve provare l’inclusione del credito nella cessione, salvo riconoscimento della controparte.
Richiamata in relazione alla cessione pro soluto del credito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserito difetto di motivazione.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per motivazione ritenuta mancante.
Richiamato in relazione all’istanza di esibizione.
Massime di principio
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante non è privo, per il solo difetto di accessorietà della garanzia, del potere di eccepire la nullità del rapporto base per contrasto con norme imperative, quando la pretesa del creditore dipenda da clausole nulle come quella anatocistica.
- La formazione del giudicato interno va valutata con riferimento alla specifica statuizione non impugnata e alla specificità dei motivi di appello; tuttavia, quando il giudice d’appello ha già deciso una questione con sentenza non definitiva, su quel punto si forma una preclusione al riesame nella decisione definitiva per esaurimento della potestas iudicandi, indipendentemente dalla riserva di ricorso per cassazione.
- Il cessionario che intervenga o agisca quale successore a titolo particolare in una cessione in blocco deve dimostrare documentalmente che il credito controverso è incluso nell’operazione di cessione, salvo che tale circostanza sia riconosciuta dalla controparte.
- In presenza di accoglimento di un motivo che impone nuova verifica sul rapporto di conto corrente, restano assorbite le censure che presuppongono l’accertamento preliminare della nullità o meno dell’anatocismo e la relativa istruttoria contabile.
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