Cassazione Civile, Ordinanza n. 36917/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa dal fallimento di una società per ottenere l'inopponibilità, nei suoi confronti, di due successive compravendite aventi ad oggetto il medesimo immobile: una tra la società poi fallita e una prima acquirente, e la successiva tra questa e la società poi ricorrente. In appello, la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla seconda acquirente perché l'atto di gravame, notificato anche a un litisconsorte necessario, non era stato validamente rinnovato nel termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La ricorrente ha quindi censurato la sentenza di appello deducendo violazione degli artt. 291, 293 e 331 c.p.c., sostenendo che la mancata o nulla notificazione dovesse essere sanata dalla costituzione tardiva della parte destinataria oppure che, in ogni caso, il giudice dovesse disporre la cancellazione della causa dal ruolo con riassunzione entro tre mesi, anziché dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha confermato la decisione della corte d'appello. Ha affermato che, nelle cause inscindibili con litisconsorzio necessario, se l'impugnazione è notificata tempestivamente solo ad alcuni litisconsorti e la notificazione verso un altro è nulla, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione e l'integrazione del contraddittorio; tuttavia, se anche la seconda notificazione non si perfeziona validamente e il termine assegnato ex art. 331 c.p.c. non viene rispettato, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dichiarando dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria che aveva reso inopponibili al fallimento le compravendite del bene immobile
in caso di notificazione nulla dell'impugnazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti della parte interessata
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo rispetto al caso, che riguardava invece l'integrazione del contraddittorio in appello
nei giudizi di impugnazione relativi a cause inscindibili il termine per l'integrazione del contraddittorio è perentorio; la sua inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione
norma processuale richiamata come parametro del vizio denunciato in cassazione
richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
presupposto per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle cause inscindibili o con litisconsorzio necessario, la notificazione dell'impugnazione a uno solo dei litisconsorti può introdurre validamente il giudizio, ma il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie.
- Il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. ha natura perentoria: non è prorogabile, non è sanato dalla tardiva costituzione della parte e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio.
- Se la rinnovazione della notificazione dell'impugnazione, disposta dal giudice in presenza di litisconsorzio necessario, non viene eseguita validamente nel termine assegnato, l'impugnazione è inammissibile per ragioni di ordine pubblico processuale.
- In sede di legittimità, la censura che pretenda di sostituire alla disciplina dell'art. 331 c.p.c. quella degli artt. 291 e 293 c.p.c. è infondata quando il problema non sia la mera nullità sanabile della notificazione, ma la mancata integrazione del contraddittorio in appello.
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