Ordinanza n. 23/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 30 ottobre 2025 di cessazione delle misure di accoglienza adottato nei confronti del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza adottato a seguito del riconoscimento della protezione speciale
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 30 ottobre 2025 con cui l’Amministrazione ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che sono state dedotte censure formali e procedimentali, nonché l’omessa valutazione delle condizioni personali previste dall’art. 17 d.lgs. n. 142 del 2015. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che la cessazione dell’accoglienza non potesse essere disposta senza tale valutazione e senza il rispetto delle garanzie procedimentali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142 del 2015 colleghi la durata delle misure di accoglienza alla pendenza del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale; pertanto, una volta concluso tale procedimento con il riconoscimento della protezione speciale, viene meno il presupposto funzionale dell’accoglienza e la cessazione costituisce atto dovuto. Per questa ragione, le censure formali e procedimentali non assumono rilievo decisivo. Il giudice ha inoltre escluso la pertinenza dell’art. 17, poiché le condizioni ivi previste rilevano per la revoca sanzionatoria delle misure, disciplinata dall’art. 23, e non per la cessazione conseguente alla conclusione del procedimento di protezione. Pur negando la sospensione, il TAR ha precisato che l’Amministrazione, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, deve assicurare, su istanza dell’interessato, il coordinamento con gli enti locali competenti per evitare soluzioni di continuità nell’accesso ai servizi di accoglienza previsti dall’art. 1-sexies d.l. n. 416 del 1989. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015
le misure di accoglienza vengono erogate per la durata del procedimento di esame della domanda di riconoscimento della protezione internazionale
La durata dell’accoglienza è funzionalmente collegata alla pendenza del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale; la conclusione del procedimento determina il venir meno del presupposto per l’erogazione delle misure.
Le condizioni personali previste dalla disposizione rilevano nell’ambito della revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza, non nella cessazione conseguente alla conclusione del procedimento di protezione internazionale.
Disciplina la revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza, distinta dalla cessazione automatica o doverosa collegata alla conclusione del procedimento di protezione.
art. 1-sexies d.l. n. 416/1989
Individua i servizi di accoglienza rispetto ai quali l’Amministrazione deve coordinarsi con gli enti locali per evitare soluzioni di continuità, su istanza dell’interessato.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Impone all’Amministrazione il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede, fondando il dovere di coordinamento con gli enti locali nella transizione dai precedenti servizi di accoglienza.
Costituisce il fondamento della domanda e della decisione cautelare; nel caso concreto non ricorrono i presupposti per sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Le misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale sono funzionalmente collegate alla durata del procedimento di esame della domanda; una volta concluso tale procedimento, viene meno il presupposto per la loro erogazione e la cessazione costituisce atto dovuto.
- La cessazione delle misure di accoglienza conseguente alla conclusione del procedimento di protezione internazionale deve essere distinta dalla revoca sanzionatoria: le condizioni personali rilevanti per la revoca non devono essere valutate anche quando l’accoglienza cessa per il venir meno del suo presupposto funzionale.
- Quando l’Amministrazione dispone la cessazione dell’accoglienza come conseguenza obbligata della conclusione del procedimento di protezione, le censure relative a violazioni formali o procedimentali non sono decisive se non incidono sull’esistenza del presupposto sostanziale dell’atto.
- Anche quando la cessazione delle misure di accoglienza non può essere sospesa perché doverosa, l’Amministrazione deve, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, coordinarsi su istanza dell’interessato con gli enti locali competenti per evitare soluzioni di continuità nell’accesso ai servizi di accoglienza successivi.
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