Cassazione Civile, Ordinanza n. 20054/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia origina dal decreto di liquidazione del compenso per l'attività di consulente tecnico d'ufficio svolta in un giudizio civile, fissato in euro 1.800,00. Il provvedimento era stato notificato all'interessato il 16 giugno 2015. Il consulente propose opposizione solo il 30 luglio 2016, e il Tribunale di Vicenza la dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c. in forza del rinvio del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 170, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2011, e della successiva interpretazione costituzionalmente orientata. Con il ricorso per cassazione furono proposti due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto rimettere in termini la parte, poiché al momento dell'opposizione vi era incertezza interpretativa sulla disciplina applicabile e la questione sarebbe stata chiarita solo dopo dalla Corte costituzionale; con il secondo si deduceva la violazione dell'art. 702 quater c.p.c., contestando l'applicazione del termine di 30 giorni all'opposizione contro il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la rimessione in termini presuppone un impedimento non imputabile alla parte o al difensore, mentre la mera incertezza interpretativa di una norma processuale, o l'errore nella sua interpretazione, non integra una causa impeditiva incolpevole. Ha inoltre escluso che potesse operare l'overruling, mancando al momento della proposizione dell'opposizione un orientamento giurisprudenziale consolidato favorevole alla tesi poi disattesa. Ha giudicato manifestamente infondato anche il secondo motivo, richiamando l'orientamento già affermato dalla Corte secondo cui l'opposizione al decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice va proposta entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., termine applicabile direttamente per effetto del rinvio contenuto nell'art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 all'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La rimessione in termini presuppone un impedimento non imputabile alla parte o al difensore; non può fondarsi sulla sola incertezza interpretativa o sull'errore di diritto.
art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002
Nel testo applicabile alla fattispecie, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2011, richiama il rito sommario di cognizione per l'opposizione ai provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice.
art. 34 d.lgs. n. 150 del 2011
Ha modificato la disciplina dell'opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, inserendola nel sistema del rito sommario.
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
Rende applicabili al procedimento le norme del rito sommario di cognizione.
Il termine di 30 giorni per l'impugnazione si applica direttamente anche all'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice, in ragione del rinvio normativo e dell'esigenza di omogeneità del rito.
Richiamato nel ricorso come alternativa interpretativa, ma la Corte non vi aderisce, ritenendo applicabile il termine breve di 30 giorni.
Citato nel ragionamento della Corte costituzionale e nel precedente di legittimità come termine di confronto per l'applicazione omogenea del rito sommario.
art. 702 quater cod. proc. civ.
La sua disciplina del termine di impugnazione è stata ritenuta applicabile direttamente anche all'opposizione in materia di liquidazione dei compensi degli ausiliari.
Massime di principio
- La rimessione in termini è ammessa solo quando il mancato rispetto del termine processuale dipenda da un impedimento oggettivo, estraneo alla sfera di controllo della parte o del difensore; non basta la mera incertezza ermeneutica sulla norma applicabile.
- L'errore nell'interpretazione di una norma processuale non costituisce, di regola, causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini, in applicazione del principio di autoresponsabilità processuale.
- L'overruling processuale può essere invocato solo se, al momento dell'atto omesso, esisteva un orientamento giurisprudenziale consolidato sul quale la parte abbia fatto ragionevole affidamento; in assenza di tale presupposto non opera alcuna tutela.
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice soggiace al termine di 30 giorni del rito sommario di cognizione, applicabile direttamente in forza del rinvio normativo previsto dalla disciplina speciale.
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