Cassazione Civile, Ordinanza n. 17818/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una costruzione realizzata in zona agricola, all’interno di un’area destinata dalla normativa regionale al ripopolamento e cattura della fauna selvatica, e funzionale a un’impresa di cattura per ripopolamento esercitata su concessione provinciale. La Corte d’appello aveva qualificato il manufatto come opera di pubblica utilità da localizzare necessariamente in zona agricola e, applicando per analogia la disciplina regionale sulle nuove residenze in zona agricola, aveva imposto al proprietario dell’opera di arretrare la costruzione fino a 20 metri dal confine con il fondo vicino. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 8 della legge regionale Marche n. 13 del 1990, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente individuato la fattispecie astratta e aveva applicato per analogia una norma dettata per le abitazioni, mentre la costruzione era soggetta alla disciplina generale del regolamento edilizio comunale recepito, che prevede in zona agricola una distanza di 5 metri dal confine salvo diversa previsione. Si contesta inoltre che l’analogia fosse utilizzabile, poiché non vi era alcuna lacuna normativa e comunque il manufatto non era assimilabile a una residenza della famiglia coltivatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la legge regionale Marche n. 13 del 1990 disciplina le norme edilizie per il territorio agricolo, ammette alcune costruzioni in zona agricola, tra cui le opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zona agricola, ma l’art. 4 riguarda invece le nuove abitazioni e le relative caratteristiche, compresa la distanza minima di 20 metri dai confini. La Corte ha rilevato che la Corte d’appello aveva fatto ricorso erroneo all’analogia, poiché non esisteva un vuoto normativo: era applicabile l’art. 61 del regolamento edilizio tipo regionale recepito dal Comune, che per le costruzioni in zona agricola prevede in via generale una distanza di 5 metri dal confine, salvo diversa disposizione. Inoltre, la disciplina sulle abitazioni non poteva essere estesa a un manufatto destinato al riparo temporaneo di volatili, funzionalmente non assimilabile a un’abitazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione per ulteriori accertamenti di fatto e per le spese dell’intero processo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte del giudice di merito.
artt. 3, 4 e 8 della L. Reg. Marche n. 13 del 1990
L’art. 3 disciplina le costruzioni ammesse in zona agricola; l’art. 4 riguarda invece le nuove abitazioni e le loro caratteristiche, inclusa la distanza minima dai confini; l’art. 8 è richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente mal applicata.
È richiamato per affermare che l’analogia è consentita solo in mancanza di una disposizione precisa applicabile al caso; se esiste una norma specifica, non si può ricorrere all’analogia.
art. 61 del Regolamento edilizio tipo della Regione Marche
Per le costruzioni in zona agricola, salvo diversa distanza stabilita, prevede una distanza di 5 metri dai confini; la Corte lo considera la norma effettivamente applicabile al caso.
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2
È richiamato solo nel passaggio relativo alla disciplina generale delle zone diverse dalla zona di espansione; non costituisce il fulcro della decisione.
Massime di principio
- L’analogia è ammessa solo in presenza di una lacuna normativa: se per il caso concreto esiste una disciplina specifica, il giudice deve applicare quella e non estendere per analogia una norma dettata per fattispecie diverse.
- Una norma edilizia che disciplina le nuove abitazioni in zona agricola non può essere applicata a un manufatto funzionalmente diverso, quando la sua destinazione concreta non sia assimilabile a quella abitativa.
- In materia di distanze tra costruzioni e confini, la verifica della disciplina applicabile richiede prima l’individuazione corretta della fattispecie concreta e poi la sussunzione nella norma specifica, senza forzare estensioni analogiche.
- Quando il regolamento edilizio comunale o la disciplina locale recepita dettano una distanza generale per le costruzioni in zona agricola, tale disciplina prevale come norma direttamente applicabile, salvo espressa previsione diversa.
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