L.R. Marche 13/1990
Norme edilizie per il territorio agricolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina gli interventi edilizi nelle zone agricole marchigiane: ammette nuove costruzioni funzionali all’attività agricola, stabilisce requisiti, limiti dimensionali, distanze e procedure, e regola il recupero degli edifici rurali, i vincoli di destinazione e le zone agricole speciali. Non prevede un termine finale di applicabilità.
Disciplina edilizia nelle zone agricole delle Marche
Norme edilizie per il territorio agricolo
La legge disciplina l’edificazione e il recupero del patrimonio rurale nelle zone agricole della Regione Marche. Regola le costruzioni ammesse, i relativi requisiti e titoli, gli asservimenti fondiari e i vincoli di destinazione, senza prevedere una scadenza generale della disciplina.
Ambito di applicazione e destinazioni
Sono zone agricole quelle individuate dagli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee E ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, nonché le altre aree comunali destinate all’agricoltura. Tali zone sono riservate alla coltivazione, alla silvicoltura, all’allevamento e alle attività produttive connesse, compreso l’agriturismo.
La legge prevale sulle previsioni comunali, salvo le norme comunali più restrittive e le prescrizioni del Piano paesistico ambientale regionale previsto dalla legge regionale 8 giugno 1987, n. 26. Restano inoltre salve le costruzioni ammesse dalla legislazione vigente.
Accorpamento dei terreni e computo dei volumi
Per calcolare i volumi edificabili possono essere utilizzati appezzamenti contigui separati da strade, ferrovie, corsi d’acqua o canali, purché ricadano nel comune dell’intervento o in comuni limitrofi. Nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi designate ai sensi dell’articolo 32 del regolamento UE n. 1305/2013, per i titoli edilizi relativi a strutture destinate o già destinate al ricovero degli animali possono essere computati anche appezzamenti non contigui, entro i medesimi limiti comunali. Nei casi di asservimento si applicano i vincoli previsti per gli interventi residenziali.
Nuove costruzioni ammesse
Sono ammesse soltanto costruzioni necessarie alle attività agricole o connesse, tra cui abitazioni funzionali all’impresa, ampliamenti o ricostruzioni di abitazioni rurali, attrezzature aziendali, allevamenti, serre, strutture di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, industrie forestali e opere di pubblica utilità che debbano necessariamente sorgere in zona agricola. Per gli insediamenti di industrie nocive e allevamenti industriali i comuni individuano apposite aree mediante variante urbanistica; sono fatti salvi gli ampliamenti degli allevamenti già esistenti.
Abitazioni agricole e recupero degli edifici
Una nuova abitazione è consentita solo se l’impresa agricola non dispone di una casa adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice e all’ordinario svolgimento dell’attività. La famiglia comprende i conviventi legati da parentela o affinità che partecipano direttamente all’attività e le persone a loro carico. Per ogni impresa priva di casa colonica è ammesso un solo fabbricato, commisurato alle esigenze familiari e comunque non superiore a 1.000 mc fuori terra. L’altezza massima è di 7,50 metri, misurata a valle sui terreni in declivio, e la distanza minima dai confini è di 20 metri. Non sono ammesse nuove abitazioni su terreni derivanti da frazionamenti effettuati nei cinque anni precedenti.
Per le imprese già dotate di casa colonica sono consentiti il recupero con ampliamento o, se l’edificio è fatiscente, la ricostruzione previa demolizione, nei limiti dimensionali previsti per le nuove abitazioni. Per gli ampliamenti non si applica la distanza minima di 20 metri dai confini. È possibile costruire una nuova abitazione senza demolire quella esistente, purché quest’ultima sia vincolata, con trascrizione nei registri immobiliari a cura e spese del comune, a uso di annesso agricolo aziendale. Gli annessi riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo possono essere trasformati in abitazioni nel rispetto dei requisiti applicabili. Per gli edifici di valore storico e architettonico si applicano le specifiche tutele previste dalla legge.
Negli edifici rurali sono consentiti manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, senza aumento di volumetria. Gli edifici esistenti all’entrata in vigore della legge possono essere recuperati anche se eccedono i limiti dimensionali previsti per le nuove abitazioni, purché la ristrutturazione avvenga senza previa demolizione. Il cambio di destinazione è ammesso se l’edificio non è più utilizzato per la conduzione del fondo e se la trasformazione è compatibile con gli strumenti urbanistici comunali, ferme le disposizioni richiamate dalla legge n. 10/1977. Per le abitazioni rurali esistenti alla data di entrata in vigore e trattenute dai soggetti che hanno conferito le terre per le finalità di ristrutturazione fondiaria indicate dalla legge, è ammesso un aumento di volumetria fino al 20%.
Requisiti delle costruzioni aziendali e produttive
Le attrezzature e infrastrutture agricole devono rispettare i seguenti limiti:
- superficie coperta massima di 200 mq, salvo maggiori necessità documentate nel piano o programma aziendale;
- distanza di almeno 10 metri dall’abitazione;
- un solo piano e altezza massima di 4,50 metri, elevabile a 5,50 metri a valle nei terreni in declivio; sono escluse dal limite le strutture che richiedono maggiori altezze per esigenze tecniche;
- indice fondiario massimo di 0,03 mc/mq se separate dall’abitazione; se adiacenti o comprese nell’abitazione, il volume deve rientrare nella cubatura ammessa per quest’ultima;
- tipologia adeguata alla destinazione e non modificabile, salvo quanto consentito dalla normativa vigente.
Gli allevamenti zootecnici industriali devono essere coerenti con gli obiettivi del piano zonale agricolo e garantire lo smaltimento dei rifiuti previa depurazione. Devono disporre di una zona di protezione recintata e alberata pari a cinque volte la superficie degli edifici. Sono richieste distanze minime di 40 metri dai confini, 500 metri dai centri abitati (1.000 metri per gli allevamenti suinicoli) e 100 metri dagli edifici residenziali estranei al complesso aziendale. Gli edifici sono di norma a un piano, con altezza massima di 4,50 metri misurata a valle in declivio, fatte salve esigenze tecniche, e indice fondiario massimo di 0,5 mc/mq. I lagoni per liquami devono distare almeno 100 metri dalle abitazioni e dai confini e ricadere nella zona di protezione. È industriale l’allevamento che supera il rapporto peso-superficie stabilito dalla legge n. 319/1976.
Le serre mobili stagionali, prive di strutture in muratura e funzionali all’attività agricola, costituiscono attività edilizia libera ai sensi del d.P.R. n. 380/2001. Le serre fisse, destinate a colture protette e dotate di strutture e coperture stabili, richiedono il titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente e l’impegno a non modificarne la destinazione; si applica un indice massimo di utilizzazione fondiaria di 0,5 mc/mq. Per entrambe le tipologie sono prescritte distanze minime di 5 metri dalle abitazioni dello stesso fondo, 10 metri dalle altre abitazioni e 5 metri dai confini.
Le strutture per lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione devono servire imprese agricole singole o associate o cooperative agricole locali, essere proporzionate alle necessità e trattare prodotti provenienti prevalentemente dalle aziende servite. Devono essere coerenti con i piani zonali agricoli o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi regionali. Per tali strutture e per le industrie forestali valgono un indice massimo di 1 mc/mq, una distanza minima di 20 metri dai confini e di 10 metri dalle abitazioni comprese nel complesso aziendale.
Piani aziendali, infrastrutture e rilascio dei titoli
La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni residenziali e aziendali indicate dalla legge devono risultare da un piano aziendale o interaziendale, da allegare alla domanda del titolo edilizio. I soggetti che esercitano le attività di allevamento, serre o trasformazione senza essere imprenditori agricoli a titolo principale sono esonerati dal piano e presentano una relazione illustrativa.
Le costruzioni devono rispettare le distanze stradali stabilite dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, salvo le serre mobili stagionali e i casi previsti dalla legge regionale 21 maggio 1975, n. 34. Nelle zone sismiche si applicano le norme vigenti più restrittive in materia di altezze e distanze tra fabbricati.
I titoli edilizi per abitazioni e relativi interventi sono rilasciati in funzione dell’attività agricola e delle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, in possesso dei requisiti di legge. Per le costruzioni aziendali è richiesto che esse siano funzionali all’attività dell’imprenditore agricolo, singolo o associato, secondo i requisiti vigenti. Gli interventi di recupero sono assentiti ai soggetti individuati dalla legge n. 10/1977. Prima del rilascio il comune accerta la disponibilità delle infrastrutture di accesso, elettricità e acqua potabile, la loro realizzazione programmata da parte del comune oppure l’impegno dell’interessato a realizzarle contestualmente agli edifici. Per verificare i requisiti e la conformità ai piani agricoli o aziendali, i comuni si avvalgono dei servizi decentrati regionali competenti per agricoltura, foreste e alimentazione.
Vincoli fondiari e di destinazione
Per le abitazioni nuove, ampliate o ricostruite è necessario istituire un vincolo di inedificabilità su tutte le aree aziendali utilizzate a fini edificatori, anche se situate in comuni diversi, esclusa l’area catastale occupata dall’edificio rurale. Ogni comune deve tenere un registro fondiario con planimetria e dati catastali dei terreni vincolati.
Per le costruzioni aziendali, comprese quelle per attrezzature, allevamenti, serre e trasformazione, deve essere trascritto un vincolo che mantenga per almeno 10 anni la destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola e preveda sanzioni per l’inosservanza. La trascrizione è curata dalle amministrazioni comunali interessate a spese del concessionario. Il mutamento di destinazione è ammesso in caso di morte o invalidità del concessionario, abbandono dell’attività agricola imposto da espropriazione o altra forza maggiore, oppure ricorrenza delle condizioni richiamate dalla legge regionale n. 42/1977. Nei casi indicati, la prosecuzione dell’uso da parte dei familiari o del concessionario, secondo la specifica ipotesi, non costituisce mutamento di destinazione e non comporta concessione onerosa.
Tutela degli edifici rurali di valore storico e paesaggistico
I comuni erano tenuti, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, a censire i fabbricati rurali, indicando superfici e dati catastali dei terreni aziendali asserviti, e a compilare un elenco degli edifici agricoli di valore storico e architettonico, anche sulla base del Piano paesistico ambientale regionale. Per gli edifici inseriti nell’elenco non è consentita la demolizione ed è ammesso soltanto il restauro conservativo. Gli ampliamenti devono armonizzarsi con il complesso preesistente; la costruzione di un nuovo edificio in sostituzione è consentita solo assumendo l’obbligo di restaurare conservativamente quello originario. Le nuove costruzioni devono essere distanti almeno 50 metri dagli edifici iscritti nell’elenco.
Zone agricole speciali
Nelle aree agricole a colture intensive e con proprietà molto frazionata, i comuni possono individuare, in sede di formazione o variante dello strumento urbanistico generale, zone per insediamenti rurali. In tali aree, sulla base di un piano attuativo comunale e alle condizioni richieste per l’attività agricola, è consentita una nuova abitazione fino a 600 mc fuori terra e con altezza massima di 7,50 metri, misurata a valle sui terreni in declivio.
Per le costruzioni previste per attrezzature agricole e serre sono ammessi altezza massima di 3 metri e superficie massima di 30 mq, con distanza di almeno 10 metri dai fabbricati residenziali e 5 metri dai confini. Se realizzate all’interno dell’abitazione, il loro volume deve rientrare nella cubatura massima di quest’ultima. Sono inoltre consentite abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ai sensi della legge n. 1976/1960, anche se finanziate con risorse diverse da quelle previste da tale legge. Agli interventi degli imprenditori agricoli a titolo principale si applica il regime richiamato dalla legge n. 10/1977.
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