Sentenza del 18/10/2022 n. 30718 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Le socie B.B. e C.C. avevano impugnato la cartella di pagamento emessa per debiti della estinta F.lli D.D. snc, la CTP aveva accolto il ricorso per intervenuta prescrizione decennale; Equitalia Sud ha impugnato sostenendo (1) che la prescrizione non iniziava dalla notificazione della cartella alla società (13/11/2002) ma dal 60° giorno successivo perché solo allora il concessionario poteva eseguire forzatamente, e (2) che la cancellazione della snc dal registro imprese nel 2007 era evento interruttivo della prescrizione perché mutava la situazione giuridica e l'individuazione del nuovo destinatario degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di Equitalia Sud. Ha ritenuto che il diritto alla riscossione fondato su accertamento passato in giudicato sia soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; la notifica della cartella alla società (13/11/2002) costituisce atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dei soci solidali ex art. 1310 c.c., dando avvio a un nuovo termine decennale. Il periodo di 60 giorni durante il quale l'Ufficio non può eseguire non sospende la prescrizione. La cancellazione dal registro delle imprese non è un atto tipico idoneo a produrre effetto interruttivo della prescrizione: la legge dispone la definitiva estinzione dell'ente e la successione degli ex soci nei debiti, perciò la cancellazione non interrompe i termini prescrizionali. Equitalia è stata condannata alle spese di giudizio e ad ulteriori oneri processuali.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; non coincide con il momento in cui si può procedere all'esecuzione forzata.
Rilevata dalla ricorrente ma valutata alla luce degli altri istituti: non supera la regola secondo cui la cartella di pagamento è atto interruttivo quando applicabile.
La Corte ha stabilito che il termine di decadenza previsto dall'art. 25 non si applica quando la pretesa deriva da accertamento passato in giudicato; si applica invece la prescrizione decennale per pactio iudicati.
Applicata come termine prescrizionale decennale per i crediti fondati su sentenza passata in giudicato (pactio iudicati).
La notifica della cartella alla società vale come interruzione della prescrizione anche nei confronti dei soci solidali della snc.
Gli effetti interruttivi della prescrizione derivano solo da atti specificamente enumerati che manifestino la volontà del creditore di far valere il diritto (intimazione o richiesta scritta). La semplice cancellazione dal registro non rientra tra tali atti.
Richiamata in relazione all'interruzione/sospensione: la Corte conferma che gli atti tipici indicati dalla legge sono quelli che producono effetti interruttivi o sospensivi.
La cancellazione della società dal registro comporta l'estinzione dell'ente e la successione degli ex soci nei rapporti debitori; dunque la cancellazione non produce effetto interruttivo della prescrizione.
D.P.R. n. 603/1972 art. 36
Richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto idoneo a dimostrare che la cancellazione interrompa la prescrizione.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater
Norma richiamata ai fini del contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per eventuale versamento supplementare da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Se la pretesa esattoriale è fondata su un accertamento divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato), si applica la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., non i termini di decadenza del D.P.R. 602/1973 art.25.
- La notificazione della cartella di pagamento costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione e, se effettuata nei confronti della società, interrompe anche la prescrizione nei confronti dei soci solidali di una snc (art. 1310 c.c.).
- La decorrenza della prescrizione va valutata secondo art. 2935 c.c.: il termine decorre da quando il diritto può essere fatto valere, non dal momento in cui è possibile l'esecuzione forzata; il periodo di 60 giorni previsto per l'esercizio dell'azione esecutiva non sospende la prescrizione.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese (estinzione dell'ente) non costituisce di per sé un atto interruttivo della prescrizione; gli ex soci rispondono comunque dei debiti sociali secondo le regole di successione previste dalla legge.
- Solo gli atti espressamente previsti e finalizzati a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto (intimazioni, richieste scritte, altri atti tipici elencati in legge) possono produrre effetto interruttivo ai sensi di art. 2943 c.c.; eventi formali meramente dichiarativi o burocratici non lo sono.
- In situazioni analoghe, è importante verificare la natura della pretesa (se derivante da sentenza passata in giudicato) e gli atti compiuti dal creditore: notifiche di cartelle e atti di intimazione interrrompono la prescrizione, mentre semplici variazioni o cancellazioni amministrative della persona giuridica non sospendono o interrompono i termini prescrizionali.
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