Sentenza del 18/10/2022 n. 866 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
IMU - esenzione per l'abitazione principale - requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare e non solo del proprietario - non necessari - effetti della sentenza Corte Cost. n. 209/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 20630 del 28.10.2021 relativo all'IMU per l'anno 2017 sull'immobile sito in C via N 55/9, emesso dal Comune per negata esenzione 'abitazione principale'. L'ente aveva ritenuto non spettante l'agevolazione perché il coniuge del proprietario risultava avere residenza anagrafica in altro Comune (G) e dunque, secondo l'Amministrazione, mancava il requisito che l'intero nucleo familiare dimori e risieda nell'immobile. Il ricorrente ha contestato la pretesa amministrativa, evidenziando la propria residenza e la dimora abituale nell'immobile e sostenendo l'inapplicabilità della restrizione avanzata dall'Ente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Giudice ha ritenuto prevalente la declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 209/2022) che ha rimosso il requisito secondo cui l'esenzione per abitazione principale richiedeva la residenza/dimora dell'intero nucleo familiare nel medesimo immobile. In conseguenza di ciò l'avviso di accertamento è stato annullato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, con motivazione collegata al fatto che l'atto era stato emesso allorché la norma contestata era in vigore e la giurisprudenza consolidata riteneva non dovuta l'agevolazione se il coniuge risiedeva in altro Comune.
Norme richiamate
D.L. 201/2011, art. 13, comma 2
"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"; correttamente inteso secondo la Corte: "per abitazione principale si intende l'immobile ... nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"
La formulazione originaria richiedeva la coabitazione/dimora e la residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare per ottenere l'esenzione IMU; la Corte Costituzionale ha ritenuto tale requisito eccessivamente restrittivo e incostituzionale, sostituendo il parametro con la sola dimora e residenza del possessore.
Corte Costituzionale, sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022
"ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2 ... nella parte in cui stabiliva '... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente' anziché disporre '... nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente'"
La Corte ha eliminato il vincolo che subordinava l'esenzione IMU alla residenza/dimora dell'intero nucleo familiare, stabilendo che è sufficiente la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore per qualificare l'immobile come 'abitazione principale' ai fini IMU.
Massime di principio
- Ai fini IMU l'esenzione per 'abitazione principale' richiede che il possessore dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'immobile: non è più necessario che tutto il nucleo familiare condivida residenza e dimora nello stesso immobile.
- La diversa residenza anagrafica o la dimora abituale dei congiunti in altro Comune non esclude automaticamente l'agevolazione per il proprietario che dimora e risiede nell'immobile soggetto a IMU.
- Il contribuente deve documentare la propria residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile (certificato di residenza, iscrizione anagrafica, autocertificazioni, elementi fattuali come utenze, presenza abituale, ecc.) per resistere a contestazioni.
- La sentenza costituzionale può essere invocata per impugnare avvisi di accertamento anche riferiti ad anni precedenti, ma l'esito e la liquidazione delle spese dipendono dal momento dell'atto e dalla giurisprudenza prevalente al tempo dell'emissione.
- Occorre distinguere: la pronuncia riguarda l'IMU e la nozione di 'abitazione principale'; altre agevolazioni fiscali (es. benefici 'prima casa' ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA) possono avere regole e limiti diversi e vanno verificate caso per caso.
- È consigliabile, prima di pagare o dopo un diniego, presentare istanza di reclamo e, se necessario, ricorso giurisdizionale avvalendosi della giurisprudenza costituzionale, allegando idonea documentazione probatoria.
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