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Sentenza

Sentenza del 18/10/2022 n. 6855 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento IRAP e IVA notificati alla società R.D. SRL; la ricorrente contestava la legittimità delle sanzioni (sostenendo che siano applicabili solo alla persona giuridica ex art.7 D.L. 269/2003), negava la qualità di amministratrice di fatto, denunciava violazione dell'obbligo di contraddittorio e mancata allegazione del Processo Verbale di Constatazione, e chiedeva la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo penale.

La decisione

La CTP di Napoli aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di interesse poiché gli avvisi erano rivolti alla società e non contenevano richiesta di pagamento nei confronti dei singoli amministratori di fatto. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha confermato tale decisione: ha ritenuto che, ai sensi dell'art.7 D.L. 269/2003, le sanzioni riferibili al rapporto fiscale della società gravano sulla persona giuridica e che l'amministratrice di fatto non è legittimata ad impugnare l'avviso in proprio a meno che non le sia contestata e notificata una responsabilità personale (es. coobbligazione per interessi/sanzioni) o si dimostri che l'autore della violazione ha agito nel proprio esclusivo interesse. Nel caso di specie non risultava alcuna iscrizione a ruolo o richiesta di pagamento indirizzata a S.M.; pertanto l'appello è stato rigettato e le spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 472/1997

    la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione

    Principio di personalità della responsabilità: la sanzione colpisce in via generale la persona fisica che ha materialmente posto in essere la violazione; l'art.11 prevede responsabilità solidale per il soggetto nel cui interesse è stata commessa la violazione.

  • D.L. 269/2003, art. 7

    Deroga al principio generale: le sanzioni amministrative riferibili al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, salvo che l'autore della violazione abbia agito per il proprio esclusivo interesse personale.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiama le regole sulla rappresentanza processuale delle persone giuridiche e la necessità che gli atti rivolti alla società siano notificati al suo rappresentante o ai soggetti legittimati dalla norma.

  • art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    Prevede le modalità di notifica agli enti e alle persone giuridiche, confermando che la notifica pertinente alla società deve essere eseguita nei confronti del rappresentante dell'ente.

Massime di principio

  • Un amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare in proprio un avviso di accertamento se l'atto è rivolto esclusivamente alla società e non contiene una richiesta di pagamento o iscrizione a ruolo nei confronti dell'amministratore come coobbligato.
  • L'art. 7 del D.L. 269/2003 fa gravare le sanzioni sul soggetto dotato di personalità giuridica; la deroga al principio di personalità della responsabilità opera solo quando l'autore della violazione ha tratto un vantaggio esclusivamente personale, cosicché può essere chiamato a rispondere personalmente delle sanzioni.
  • Per valutare la legittimazione ad impugnare occorre verificare se dall'atto o dalle iscrizioni a ruolo risulti una richiesta diretta di pagamento nei confronti della persona fisica: in tal caso quella persona è legittimata a proporre ricorso anche per questioni personali e soggettive (es. difetto di carica).
  • La notificazione alla società deve essere effettuata nei confronti del suo legale rappresentante o di soggetti espressamente previsti dalla normativa sulle notifiche; la mera consegna o menzione a un amministratore di fatto non equivale, di per sé, a una notifica che produca effetti personali nei confronti di costui.
  • In casi simili il contribuente/prenanome che intenda impugnare un atto societario dovrebbe prima accertare la presenza di iscrizioni a ruolo o di richieste di pagamento rivolte personalmente, e documentare in giudizio di aver agito esclusivamente come prestanome o, al contrario, di avere tratto vantaggi personali, per poter attivare la responsabilità individuale.

Testo integrale

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