Sentenza del 18/10/2022 n. 6855 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IRAP e IVA notificati alla società R.D. SRL; la ricorrente contestava la legittimità delle sanzioni (sostenendo che siano applicabili solo alla persona giuridica ex art.7 D.L. 269/2003), negava la qualità di amministratrice di fatto, denunciava violazione dell'obbligo di contraddittorio e mancata allegazione del Processo Verbale di Constatazione, e chiedeva la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del processo penale.
La decisione
La CTP di Napoli aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di interesse poiché gli avvisi erano rivolti alla società e non contenevano richiesta di pagamento nei confronti dei singoli amministratori di fatto. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha confermato tale decisione: ha ritenuto che, ai sensi dell'art.7 D.L. 269/2003, le sanzioni riferibili al rapporto fiscale della società gravano sulla persona giuridica e che l'amministratrice di fatto non è legittimata ad impugnare l'avviso in proprio a meno che non le sia contestata e notificata una responsabilità personale (es. coobbligazione per interessi/sanzioni) o si dimostri che l'autore della violazione ha agito nel proprio esclusivo interesse. Nel caso di specie non risultava alcuna iscrizione a ruolo o richiesta di pagamento indirizzata a S.M.; pertanto l'appello è stato rigettato e le spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 472/1997
la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione
Principio di personalità della responsabilità: la sanzione colpisce in via generale la persona fisica che ha materialmente posto in essere la violazione; l'art.11 prevede responsabilità solidale per il soggetto nel cui interesse è stata commessa la violazione.
D.L. 269/2003, art. 7
Deroga al principio generale: le sanzioni amministrative riferibili al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, salvo che l'autore della violazione abbia agito per il proprio esclusivo interesse personale.
art. 145 c.p.c.
Richiama le regole sulla rappresentanza processuale delle persone giuridiche e la necessità che gli atti rivolti alla società siano notificati al suo rappresentante o ai soggetti legittimati dalla norma.
art. 60 D.P.R. n. 600/1973
Prevede le modalità di notifica agli enti e alle persone giuridiche, confermando che la notifica pertinente alla società deve essere eseguita nei confronti del rappresentante dell'ente.
Massime di principio
- Un amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare in proprio un avviso di accertamento se l'atto è rivolto esclusivamente alla società e non contiene una richiesta di pagamento o iscrizione a ruolo nei confronti dell'amministratore come coobbligato.
- L'art. 7 del D.L. 269/2003 fa gravare le sanzioni sul soggetto dotato di personalità giuridica; la deroga al principio di personalità della responsabilità opera solo quando l'autore della violazione ha tratto un vantaggio esclusivamente personale, cosicché può essere chiamato a rispondere personalmente delle sanzioni.
- Per valutare la legittimazione ad impugnare occorre verificare se dall'atto o dalle iscrizioni a ruolo risulti una richiesta diretta di pagamento nei confronti della persona fisica: in tal caso quella persona è legittimata a proporre ricorso anche per questioni personali e soggettive (es. difetto di carica).
- La notificazione alla società deve essere effettuata nei confronti del suo legale rappresentante o di soggetti espressamente previsti dalla normativa sulle notifiche; la mera consegna o menzione a un amministratore di fatto non equivale, di per sé, a una notifica che produca effetti personali nei confronti di costui.
- In casi simili il contribuente/prenanome che intenda impugnare un atto societario dovrebbe prima accertare la presenza di iscrizioni a ruolo o di richieste di pagamento rivolte personalmente, e documentare in giudizio di aver agito esclusivamente come prestanome o, al contrario, di avere tratto vantaggi personali, per poter attivare la responsabilità individuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 ott 2022Sentenza del 18/10/2022 n. 770 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
- Sentenza · 18 ott 2022Sentenza del 18/10/2022 n. 808 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 18 ott 2022Sentenza del 18/10/2022 n. 866 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 18 ott 2022Sentenza del 18/10/2022 n. 30675 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 ott 2022Sentenza del 18/10/2022 n. 30706 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 ott 2022Sentenza del 18/10/2022 n. 30709 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →