Sentenza del 18/10/2022 n. 770 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
IVA - Operazioni soggettivamente inesitenti - Diritto alla detrazione - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva negato il diritto alla detrazione dell'IVA sostenuta dall'acquirente sostenendo che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti per effetto di interposizione (aziende interposte che avrebbero partecipato a una frode fiscale).
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, per privare il cessionario del diritto alla detrazione, l'Amministrazione deve provare la consapevolezza dell'acquirente di partecipare alla frode o almeno che l'acquirente avrebbe potuto accorgersene con la normale diligenza. Tale prova può fondarsi su presunzioni semplici, ma queste devono essere basate su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso esaminato, elementi quali l'assenza di una struttura operativa del cedente, il fatto che la sede risultasse coincidente con lo studio del commercialista, l'omesso versamento dell'IVA da parte dell'interposto, o la presenza di una maggiorazione del prezzo da parte del cessionario, non sono stati ritenuti, presi singolarmente, elementi sufficienti, gravi e precisi, per dimostrare la consapevolezza o la colpevole negligenza dell'acquirente. Di conseguenza è stato riconosciuto il diritto alla detrazione in favore del ricorrente.
Norme richiamate
normativa IVA (principi generali sulla detrazione)
La detrazione IVA spetta all'acquirente salvo che quest'ultimo sia consapevole di contribuire a una frode oppure avrebbe potuto accorgersene con l'ordinaria diligenza. L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- L'onere probatorio per dimostrare che un'operazione è soggettivamente inesistente grava sull'Amministrazione; non è sufficiente dimostrare l'inesistenza materiale del pagamento o della cessione, ma occorre provare l'interposizione e la consapevolezza/colpevolezza dell'acquirente.
- Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione possono valere, ma devono poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti: elementi generici o isolati (es. sede legale nello studio del commercialista, mancanza di una struttura operativa, mancato versamento dell'IVA da parte dell'interposto) difficilmente sono sufficienti da soli.
- La presenza di una maggiorazione del prezzo applicata dal cessionario rispetto al prezzo di acquisto non costituisce di per sé indice di partecipazione alla frode, potendo rientrare nella normale logica commerciale.
- In situazioni analoghe, il giudizio sulla responsabilità del compratore si misura anche con il parametro della diligenza ordinaria: bisogna valutare se, con la normale attenzione, l'acquirente avrebbe potuto rilevare anomalie che lasciavano sospettare una frode.
- Prassi di cautela consigliata per gli acquirenti: verificare l'esistenza e l'operatività del cedente, richiedere e conservare documentazione idonea (fatture, conferme d'ordine, prove di pagamento), verificare l'attività economica svolta dal fornitore e il corretto utilizzo della partita IVA; tuttavia, l'adozione di controlli ragionevoli non significa che ogni anomalia implichi automaticamente perdita del diritto alla detrazione.
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