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Sentenza

Sentenza del 18/10/2022 n. 30706 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sul regime IVA di servizi resi da Banca E. Spa a Duemme SGR Spa: l'Amministrazione aveva emesso avviso di accertamento ritenendo che parte (28,3%) dei servizi della banca fosse riconducibile all'attività di banca depositaria di quote di OICR e quindi imponibile. La CTR aveva invece ritenuto che i rapporti fossero mandati di gestione individuale e servizi accessori esenti da IVA e che la banca non fosse depositaria né autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere tale attività. AE impugna in Cassazione sostenendo violazione/erronea applicazione di norme comunitarie, del TUF, del codice civile e del DPR n. 633/1972 per non aver correttamente qualificato contrattualmente la banca come depositaria e quindi soggetta a IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi di difetto di specificità e per aver contrapposto una diversa interpretazione dei fatti senza indicare quali regole di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.) sarebbero state violate. La Corte ha rilevato che l'accertamento della volontà delle parti è valutazione di merito rimessa ai giudici di appello, che il ricorrente non ha trascritto/ne allegato il contratto né specificato in che modo l'applicazione dei canoni interpretativi sarebbe stata errata; ha inoltre sottolineato che AE non ha contestato in primo grado la mancata autorizzazione della banca a svolgere funzioni di depositaria e ha introdotto deduzioni nuove con la memoria ex art. 378 c.p.c., non ammissibili in Cassazione. Il ricorso è stato rigettato e AE condannata alle spese (liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Direttiva 85/611/CEE del Consiglio (art. 7, commi 1 e 3)

    Citata da AE come parametro per qualificare i servizi connessi agli OICR; la Corte non è entrata nel merito della presunta violazione sostanziale della direttiva, perché ha escluso la necessità/correttezza della censura per difetto di specificazione.

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), artt. 36 e 38, comma 1

    Riferimento normativo richiamato da AE per la disciplina degli OICR e delle funzioni relative; la Corte ha ritenuto che la questione di qualificazione contrattuale fosse valutazione di merito non sufficientemente specificata in cassazione.

  • Codice civile, artt. 1766 e 1838

    Norme sul mandato e sulla gestione di patrimoni: AE le ha richiamate per sostenere che il contratto implicasse funzioni di depositaria; la Corte ha osservato che l'interpretazione contrattuale è valutazione di fatto del giudice di merito e non adeguatamente contestata nel ricorso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 3 e art. 10, comma 1

    Norme sull'IVA e relative esenzioni: AE sosteneva che la prestazione fosse imponibile; la Corte ha ritenuto che la decisione sulla natura esente o imponibile fosse fondata su valutazioni contrattuali e di fatto correttamente svolte dalla CTR e non confutate con specificità in cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento formale del ricorso per cassazione (violazione di legge): la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per mancanza di specificazione sulla violazione dei canoni di interpretazione contrattuale.

  • Codice di procedura civile, art. 378 c.p.c.

    Norma sulla memoria in Cassazione: la Corte ha richiamato che le deduzioni introdotte con la memoria erano nuove rispetto al ricorso e all'atto impugnato, quindi non rilevanti per il giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La qualificazione contrattuale rilevante ai fini fiscali è una questione di fatto/merito: in Cassazione va indicato con precisione quale regola di interpretazione contrattuale si ritiene violata e in che modo il giudice di merito si sia discostato da tale regola.
  • Non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione dei fatti o del contratto: il ricorrente deve allegare e, se utile, trascrivere o depositare il contratto o i passaggi essenziali che ritiene mal interpretati dal giudice di merito.
  • Nuove argomentazioni o qualunque deduzione non già svolta nel giudizio di merito o nell'atto impugnato non possono costituire base valida per il ricorso per cassazione.
  • La mancanza di autorizzazione amministrativa (es. autorizzazione della Banca d'Italia a svolgere funzioni di depositaria) può essere elemento decisivo nella valutazione della natura del servizio — se non contestata dal ricorrente, indebolisce la posizione dell'Amministrazione finanziaria.
  • In controversie IVA su servizi finanziari prestati a OICR, l'amministrazione deve dimostrare che le prestazioni rientrano realmente nelle tipologie imponibili; il giudice del merito valuta il contenuto reale del rapporto contrattuale e l'effettiva corrispondenza delle attività svolte alle fattispecie normative.
  • Per evitare inammissibilità in Cassazione, chi impugna deve indicare puntualmente le norme interpretative invocate (con riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c. se si discute il contratto) e gli elementi di fatto che proverebbero la violazione.

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