Sentenza del 18/10/2022 n. 30675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità dell'avviso di accertamento (IRPEF, IVA, IRAP per il 2008) deducendo, tra l'altro, la nullità dell'atto per mancata prova del conferimento della delega al funzionario che aveva sottoscritto l'atto. In primo grado la CTP aveva rigettato l'eccezione sulla delega ma accolto parzialmente il ricorso sul merito (sui maggiori ricavi), mentre la CTR aveva invece accolto l'eccezione preliminare del contribuente con riferimento all'assenza della prova della delega, annullando l'atto impositivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo che la disposizione di servizio n. 17/2012, prodotta in giudizio, conteneva la motivazione, il termine di validità e l'indicazione del delegato (desumibile dall'allegato con l'organigramma), per cui la delega era valida e la CTR aveva erroneamente annullato l'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il principio applicato dalla CTR. Ha stabilito che la delega alla sottoscrizione (delega di firma) ha natura diversa dalla delega di funzioni e può essere attuata, in ambito di organizzazione interna, anche tramite ordini di servizio o disposizioni che individuino i destinatari per qualifica; ciò consente di verificare la corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. Nella specie la disposizione di servizio n. 17/2012 indicava le ragioni e il termine e permetteva, mediante confronto tra sottoscrittori e organigramma allegato, di desumere i nominativi delegati; inoltre la diversa data indicata non ne compromette la validità. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Campania in diversa composizione per il riesame, anche sui motivi rimasti assorbiti, e per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
La Corte conferma che l'art. 42 richiede la sottoscrizione da parte del capo ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui delegato; tuttavia quando si tratta di mera delega di firma (decorrente dall'organizzazione interna) la delega può essere desumibile anche da ordini di servizio o disposizioni che individuino i destinatari per qualifica, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra firmatario e destinatario della delega
D.P.R. n. 633/1972, art. 8, lett. c)
Norma richiamata nella prima fase del giudizio relativa al recupero dell'IVA per acquisti in sospensione; nella sentenza di Cassazione non è stata decisa la questione di merito, essendo il profilo assorbito dal tema sulla delega
D.Lgs. n. 165/2001, art. 17, comma 1-bis
La Corte precisa che la disciplina prevista per la delega di funzioni ex art. 17 D.Lgs. 165/2001 non si applica alla delega di firma: la delega alla sottoscrizione è di carattere meramente organizzativo e non richiede la stessa temporaneità o motivazione della delega di funzioni
Statuto dell'Agenzia delle Entrate (Delib. n. 6/2000), art. 11 e Reg. amm. n. 4/2000, art. 14
Richiamati come fonte dei poteri di direzione e coordinamento del dirigente: la delega di firma trova titolo nei poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo del dirigente preposto all'ufficio
Massime di principio
- Distinguere tra delega di funzioni e delega di firma: la prima è trasferimento di poteri e segue regole più rigorose; la seconda è mero decentramento organizzativo e può essere provata anche tramite ordini di servizio o disposizioni interne.
- L'onere di prova sulla sussistenza della delega incombe sull'Amministrazione quando il contribuente contesta la validità dell'atto; tuttavia la prova può consistere anche in una disposizione che individua i delegati per qualifica se è possibile risalire all'identità del firmatario.
- Le deleghe 'in bianco' o impersonali generano problemi se il contribuente non può agevolmente verificare chi sia il delegato; ma la giurisprudenza recente ammette che l'indicazione della qualifica, integrata da documentazione interna (organigrammi, elenchi allegati), possa essere sufficiente per la delega di firma.
- La data o piccole incongruenze formali nella documentazione della delega non sono necessariamente decisive se risulta che il provvedimento prodotto è il medesimo atto e consente di individuare la titolarità della delega.
- Quando la delega riguarda solo la sottoscrizione dell'atto impositivo, non si applicano automaticamente le prescrizioni previste per la delega di funzioni (es. temporaneità o motivazione tipiche dell'art. 17 D.Lgs. 165/2001).
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