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Sentenza

Sentenza del 18/10/2022 n. 808 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Donazioni - accertamento - cointestazione di un conto corrente bancario - precedente mono-intestazione - pretesa impositiva - onere della prova - Amministrazione - incombenza - fattispecie - comuni disponibilità originarie ed antecedenti - rilevanza - donazione indiretta - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta sulle donazioni derivante dalla cointestazione di un conto corrente estero precedentemente intestato solo al fratello E S. L'Amministrazione ha sostenuto che la cointestazione avrebbe dissimulato una donazione indiretta della metà dell'attivo al nuovo cointestatario; il contribuente ha contestato l'esistenza di qualsiasi traslazione patrimoniale e di animus donandi, sostenendo che le disponibilità erano sin dall'origine comuni tra i fratelli e ha altresì eccepito la decadenza del potere accertativo.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto che la sola cointestazione, senza altri elementi probatori, non dimostra la donazione indiretta e che l'onere di provare l'effettiva traslazione patrimoniale grava sull'Amministrazione (anche con presunzioni). Nel caso concreto la vicinanza parentale e la comune attività familiare deponevano per una sostanziale equivalenza delle disponibilità e per la mancata prova dell'animus donandi e del depauperamento dell'originario intestatario. Appello incidentale inammissibile; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 7, comma 5-bis

    Attribuisce all'Amministrazione l'onere di provare l'effettiva traslazione patrimoniale anche mediante mezzi presuntivi; quindi la cointestazione da sola non basta a dimostrare la donazione indiretta.

  • D.lgs. 31.10.1990 n. 346, art. 56-bis

    Disciplina la donazione indiretta e consente di qualificare atti come donazioni sulla base di caratteristiche oggettive e dell'animus donandi; la Corte richiede tuttavia la prova del depauperamento/traslazione e dell'intento liberale.

Massime di principio

  • La cointestazione di un conto precedentemente mono-intestato non costituisce di per sé prova di donazione indiretta; occorre dimostrare la traslazione patrimoniale e l'animus donandi.
  • L'onere della prova spetta all'Amministrazione finanziaria: può utilizzare presunzioni ma deve comunque dimostrare, anche indirettamente, l'effettiva attribuzione patrimoniale gratuita.
  • Elementi fattuali contrari alla traslazione (es. comprovata comunione originaria delle disponibilità, attività comune nell'impresa familiare, equivalenza delle disponibilità) depongono a favore del contribuente.
  • Per accertare una donazione indiretta sono rilevanti indizi quali l'impossidenza o la scarsa redditualità del presunto beneficiario rispetto al disponente, la mancanza di contributi finanziari da parte del nuovo cointestatario, e flussi bancari comprovanti la provenienza dei fondi.
  • In assenza di prova del depauperamento dell'originario intestatario e della locupletazione del nuovo intestatario, l'atto impositivo è invalido.
  • In casi simili, raccogliere e conservare documentazione che dimostri la provenienza originaria delle somme (movimenti bancari, contabilità aziendale, dichiarazioni dei redditi, atti societari) è determinante per dimostrare l'assenza di liberalità.

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