Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17211/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione a precetto proposta da un istituto di credito avverso l'atto con cui una professionista aveva intimato il pagamento di somme asseritamente dovute in forza di una precedente ordinanza di assegnazione, relative a spese di una procedura esecutiva. Il Tribunale di Roma ha confermato l'accoglimento dell'opposizione e, accogliendo l'appello incidentale della banca, ha condannato la professionista alle spese del primo grado. In cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'impugnazione incidentale tardiva, sostenendo che l'appello incidentale sulle spese del primo grado fosse tardivo; 2) e 3) violazione delle norme su giurisdizione e contraddittorio, assumendo che la questione della ritenuta d'acconto spettasse al giudice tributario e che fosse necessario integrare il contraddittorio con l'amministrazione finanziaria; 4) violazione delle regole sulla valutazione della prova e sull'onere probatorio, contestando l'accertamento del pagamento anteriore al pignoramento e la sua pretesa esaustività; 5) violazione delle norme sull'adempimento parziale e omessa valutazione di un fatto decisivo in tema di calcolo della ritenuta d'acconto. Con memoria è stata inoltre introdotta una nuova censura sulla nullità della sentenza per mancata citazione del terzo pignorato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo, affermando l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva anche quando investa un capo diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale; infondati il secondo e il terzo motivo, perché le controversie tra sostituto e sostituito sulla rivalsa delle ritenute alla fonte rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non richiedono la partecipazione necessaria dell'amministrazione finanziaria; inammissibili il quarto e il quinto motivo, poiché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito in presenza di doppia conforme, vietata in cassazione nei limiti indicati dall'art. 348-ter c.p.c.; inammissibile anche la nuova censura proposta solo con memoria ex art. 378 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 325, 333, 334 e 335 c.p.c.

    Richiamati per la disciplina dell'impugnazione e dell'impugnazione incidentale; la Corte ribadisce che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo diverso da quello investito dall'impugnazione principale.

  • artt. 37 e 112 c.p.c.

    Invocati per contestare la giurisdizione e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che la controversia appartenga alla giurisdizione tributaria e la riconduce al giudice ordinario.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la necessità del contraddittorio con l'amministrazione finanziaria; la Corte nega che il Fisco sia litisconsorte necessario nelle liti tra sostituto e sostituito sulla rivalsa delle ritenute.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati insieme all'art. 2697 c.c. per contestare la valutazione della prova e l'accertamento dei fatti; la Corte dichiara inammissibili tali doglianze perché mirano a una rivalutazione del merito in presenza di doppia conforme.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova; la Corte non entra nel merito della ricostruzione fattuale perché le censure sono inammissibili in cassazione.

  • art. 1181 c.c.

    Invocato in relazione all'adempimento e al calcolo della ritenuta d'acconto; la censura è ritenuta inammissibile perché involge valutazioni di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per il divieto di censurare in cassazione questioni di fatto quando vi sia doppia conforme di merito.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria può solo illustrare i motivi già dedotti e non introdurre nuove censure o questioni nuove.

  • art. 616 c.p.c.

    Richiamato nella censura nuova sulla nullità della sentenza per mancata citazione del terzo pignorato, ma tale doglianza è dichiarata inammissibile perché proposta solo con memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investa un capo della sentenza diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale, poiché la parte deve potersi difendere dall'iniziativa della controparte che rimette in discussione l'assetto di interessi definito dalla decisione.
  • Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito relative al corretto esercizio della rivalsa per le ritenute alla fonte, anche se la ritenuta sia stata versata volontariamente o coattivamente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella tributaria.
  • In tali controversie l'amministrazione finanziaria non è litisconsorte necessario, perché il rapporto tra sostituto e sostituito è autonomo rispetto al rapporto tributario con il Fisco.
  • In cassazione, in presenza di doppia conforme di merito, sono inammissibili le censure che mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi di ricorso o nuove questioni, ma solo chiarire e illustrare quelle già ritualmente dedotte nel ricorso.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, la parte soccombente è tenuta alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.