Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 709,23, oltre interessi, quale corrispettivo per prestazioni di manutenzione, assistenza e aggiornamento software riferite all’anno 2008 in forza di un contratto del 21 dicembre 2006. Il destinatario del decreto ha proposto opposizione eccependo incompetenza per territorio e per valore del giudice di pace, oltre a contestare nel merito la pretesa. Rigettata l’opposizione, ha proposto appello dinanzi al Tribunale, che ha ritenuto la sentenza di primo grado resa secondo equità, ha dichiarato inammissibili i motivi diversi da quelli relativi alla competenza e ha respinto le eccezioni di incompetenza. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) erronea qualificazione del mezzo di impugnazione e violazione dell’art. 113 c.p.c., sostenendo che la sentenza non fosse appellabile secondo i limiti dell’art. 339, terzo comma, c.p.c. perché la controversia derivava da contratto concluso con moduli o formulari ex art. 1342 c.c.; 2) erronea determinazione del valore della causa, deducendo che nel monitorio vi fossero più domande e che il valore complessivo superasse euro 1.100,00; 3) errata esclusione del foro del consumatore e della competenza territoriale, con ulteriore richiamo al disconoscimento del contratto; 4) e 5) censure sull’utilizzabilità del contratto disconosciuto e sulla valutazione delle prove; 6) censura sulla scindibilità dei mezzi di impugnazione, contestando che parte delle doglianze dovessero essere devolute con appello e parte con ricorso per cassazione. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili o infondate tutte le censure. Ha confermato che, dato il valore della causa e il contesto contrattuale, la decisione del giudice di pace era stata resa secondo equità e quindi appellabile solo nei limiti dell’art. 339, terzo comma, c.p.c.; ha ritenuto corretta la determinazione del valore, computando la sorte capitale e gli interessi scaduti prima della domanda, non quelli successivi o genericamente richiesti; ha escluso l’applicabilità del foro del consumatore perché il contratto era stato concluso dal titolare di un’attività imprenditoriale per scopi professionali; ha ribadito che, ai fini della competenza territoriale, prevale la prospettazione dell’attore, salvo artificiosità; e ha dichiarato inammissibili le censure sulla prova e sulla valutazione istruttoria perché non confrontate con la ratio della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e infondati quelli relativi alla competenza per valore e per territorio. Ha confermato che la sentenza di primo grado era stata correttamente trattata come decisione secondo equità e che l’appello era ammissibile solo nei limiti di cui all’art. 339, terzo comma, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimata in cassazione; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
secondo equità le cause di valore non eccedente € 1.100,00, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile
la decisione del giudice di pace è resa secondo equità nelle cause di modesto valore, salvo il caso dei contratti conclusi mediante moduli o formulari; la Corte rileva che nel caso concreto mancava prova sufficiente di tale deroga
esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia
le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo entro tali limitati motivi
art. 1182, terzo comma, c.p.c.
richiamato per individuare il luogo di adempimento e quindi la competenza territoriale nella domanda di pagamento di somme di denaro
ai fini del valore della causa in una domanda di pagamento di somme si computano capitale e interessi scaduti prima della domanda, non quelli successivi
richiamato dal ricorrente per la competenza per valore
richiamato dal ricorrente per la competenza territoriale generale
richiamato dalla Corte come criterio del forum contractus, determinato secondo la prospettazione dell'attore salvo artificiosità
invocato per sostenere la natura di contratto concluso mediante moduli o formulari, idonea a escludere la decisione secondo equità
non applicabile quando il contratto sia concluso per scopi professionali nell'ambito dell'attività imprenditoriale del contraente
richiamato in relazione al disconoscimento del documento contrattuale
richiamato con riferimento alla valutazione delle prove
richiamato con riferimento all’attività istruttoria
richiamato impropriamente nel sesto motivo in tema di impugnazioni
richiamato impropriamente nel sesto motivo in tema di impugnazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 360, primo comma, nn. 2, 3 e 5, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti
richiamato dal ricorrente nella censura sulla valutazione del contratto e delle condizioni predisposte
art. 11.7 del contratto di licenza
richiamato dal ricorrente come fonte di una ulteriore pretesa economica inserita nel monitorio
Massime di principio
- Nelle cause di pagamento di somme di denaro, il valore della controversia si determina considerando la sorte capitale e gli interessi già maturati prima della proposizione della domanda; gli interessi successivi o genericamente richiesti non incidono sul valore ai fini della competenza.
- La sentenza del giudice di pace resa secondo equità è appellabile solo per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia; le doglianze di merito restano precluse.
- Il foro del consumatore non è applicabile quando il contratto sia stato concluso da un imprenditore nell’esercizio della propria attività o per scopi professionali, salvo prova contraria della destinazione privatistica del rapporto.
- Ai fini della competenza territoriale nelle controversie contrattuali, la causa va valutata secondo la prospettazione dell’attore, senza che le contestazioni del convenuto sull’esistenza o nullità del contratto possano incidere sulla competenza, salvo allegazione artificiosa finalizzata a sottrarre il giudice naturale.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se investono argomenti non decisivi o non effettivamente posti a fondamento della decisione, sono inammissibili.
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