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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28724/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per un reato in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. in giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata. La difesa sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto attribuire prevalenza alle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà investisse una valutazione di merito sul giudizio di comparazione tra circostanze, giudizio discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione congrua, non illogica e non arbitraria. Poiché la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, il motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa al reato in materia di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute e operate nel giudizio di comparazione con la recidiva, ma il relativo apprezzamento è rimesso al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicita nel regime conseguente alla declaratoria di inammissibilità, che comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, non manifestamente illogica e non arbitraria.
  • Il motivo di ricorso che, pur formalmente denunciando violazione di legge, mira in realtà a sollecitare una diversa ponderazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento tra circostanze è inammissibile in sede di legittimità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non integra di per sé vizio di legittimità, se il giudice di merito ha spiegato le ragioni della propria scelta in relazione all'adeguatezza della pena concreta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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