Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33256/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società beneficiaria di una scissione ha impugnato la decisione di merito che aveva dichiarato inefficace, nei confronti del fallimento della società scissa, l'atto di scissione con cui era stata costituita la beneficiaria e le conseguenti assegnazioni patrimoniali, nonché l'iscrizione nel registro delle imprese e la trascrizione immobiliare dell'atto. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione dell'art. 2504 quater c.c., sostenendo che la scissione avrebbe natura meramente riorganizzativa e non traslativa, e che quindi non sarebbe assoggettabile ad azione di inefficacia o revocatoria; con il secondo si è denunciata la violazione degli artt. 2503 e 2504 quater c.c., lamentando che la corte territoriale avesse trascurato la pubblicazione del progetto di scissione, avvenuta prima del fallimento, e il ruolo di tutela cautelativa dei creditori anteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione della natura non traslativa della scissione non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stato allegato che fosse stata ritualmente dedotta nei gradi di merito; inoltre, la tesi è stata richiamata come già contrastata dalla giurisprudenza di legittimità. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello: la scissione produce effetto solo dall'ultima iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, con pubblicità costitutiva, e nel caso concreto l'iscrizione era successiva alla dichiarazione di fallimento, rendendo la scissione inopponibile al fallimento ex art. 44 l.f. La Corte ha inoltre confermato la condanna della ricorrente ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per colpa grave e abuso del diritto di impugnazione, con liquidazione di somme in favore della curatela e della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2504 quater c.c.

    La ricorrente lo invocava per escludere l'assoggettabilità della scissione ad azione di inefficacia o revocatoria; la Corte non accoglie la censura e ribadisce che la scissione diviene efficace solo con l'ultima iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.

  • art. 2503 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma di tutela dei creditori anteriori al progetto di scissione; la Corte osserva che la pubblicazione del progetto è solo un passaggio iniziale della procedura e non fa sorgere effetti o diritti opponibili.

  • art. 2506 quater c.c.

    La scissione si perfeziona ed esplica effetti solo dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione negli uffici del registro delle imprese delle società beneficiarie; la pubblicità ha natura costitutiva.

  • art. 44 L.F.

    L'atto di scissione iscritto dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace nei confronti della procedura concorsuale.

  • art. 45 L.F.

    È richiamato nella vicenda di merito per l'inefficacia dell'iscrizione e della trascrizione dell'atto di scissione eseguite dopo il fallimento.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte conferma la condanna per responsabilità aggravata per aver coltivato un'impugnazione temeraria e gravemente colposa.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Consente la condanna al pagamento di somme equitativamente determinate in favore della controparte e della cassa delle ammende in caso di abuso del processo o colpa grave.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazioni processuali, ma sono state dichiarate inammissibili per difetto di pertinenza rispetto alla motivazione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri di averle ritualmente dedotte nei gradi di merito e ne indichi specificamente la sede processuale.
  • In tema di scissione societaria, l'efficacia dell'operazione è subordinata all'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese; prima di tale momento la scissione non produce effetti né verso le parti né verso i terzi.
  • La pubblicazione del progetto di scissione e l'approvazione dell'operazione non equivalgono alla sua efficacia: si tratta di passaggi preparatori, inidonei a far sorgere diritti nella società beneficiaria.
  • Se l'atto di scissione è iscritto dopo la dichiarazione di fallimento della società scissa, esso è inopponibile alla procedura concorsuale ex art. 44 l.f.
  • L'impugnazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza gravata è inammissibile; in cassazione il motivo deve colpire specificamente la ragione giuridica posta a base della decisione.
  • La proposizione di difese manifestamente infondate e reiterative, nonostante l'evidenza della questione controversa, può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni straordinarieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.