Cassazione Penale, Sentenza n. 1296/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 705 c.p.p.), sostenendo che la Corte di appello non abbia adeguatamente valutato i gravi indizi di colpevolezza e la doppia incriminabilità. In particolare si contesta che la Corte si sia limitata al verbale di polizia giudiziaria senza acquisire gli atti di indagine richiamati, impedendo la verifica non meramente formale richiesta dalle precedenti sentenze di annullamento; si rileva inoltre la inidoneità di documenti non sottoscritti pervenuti via PEC e l'erronea equiparazione, ai fini della doppia incriminabilità, della liquidazione della società monegasca alla dichiarazione di fallimento richiesta dall'ordinamento italiano per il reato di bancarotta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente eseguito la verifica richiesta dalle sentenze di annullamento: non era dovuta una valutazione autonoma della gravità indiziaria, ma una "sommaria delibazione" ai sensi dell'art. 705 c.p.p. per accertare che, sulla base degli atti prodotti, vi fossero elementi evocativi di responsabilità nell'ottica del sistema processuale dello Stato richiedente. La Corte ha ritenuto congruo il rilievo del verbale di polizia giudiziaria monegasco che indicava le fonti di prova e ha considerato valida la documentazione pervenuta via PEC. Quanto alla doppia incriminabilità, ha stabilito che la procedura monegasca di "cessazione dei pagamenti" e la successiva liquidazione giudiziaria sono assimilabili, quanto a funzione accertativa dell'insolvenza, alla dichiarazione di fallimento o ad altra procedura concorsuale prevista nel diritto italiano, per cui il requisito della doppia incriminabilità risulta soddisfatto. Condanna il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente"; "l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando che integrino dei reati puniti anche nell'ordinamento interno alla stregua di una descrizione dettagliata e precisa dei fatti stessi"
Obbligo per lo Stato richiesto di svolgere una verifica sommaria (non una valutazione autonoma della prova) che la documentazione estradizionale sia in concreto idonea a evocare, secondo il sistema del paese richiedente, elementi a carico; non è richiesto acquisire necessariamente tutti gli atti di indagine ma una verifica non meramente formale che la valutazione sia stata ragionevolmente operata dallo Stato richiedente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata nella sintesi dei motivi di ricorso (regole di presentazione del ricorso per cassazione); utilizzata per ordinare la esposizione dei motivi ma non oggetto di interpretazione sostanziale nella decisione.
d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 142
Nella nuova disciplina il presupposto dei reati concorsuali è la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (accertamento giudiziale dello stato di insolvenza); la Corte ha ritenuto che l'accertamento giudiziale monegasco di cessazione dei pagamenti e la liquidazione giudiziale siano funzionalmente equivalenti all'elemento richiesto dall'ordinamento italiano.
d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 2
Fornisce la definizione di insolvenza (inadempimenti o fatti esteriori che mostrino l'incapacità del debitore a soddisfare regolarmente le obbligazioni); usata per dimostrare l'identità di funzione tra gli istituti monegaschi e italiani ai fini della doppia incriminabilità.
artt. relativi ai reati di bancarotta (cfr. art. 322 c.p. e disciplina antecedente)
Sottolinea che, nella previgente normativa, la dichiarazione di fallimento era elemento costitutivo insindacabile in sede penale; con la riforma il comune elemento è l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, ruolo che può essere svolto da istituti diversi ma equivalenti nell'ordinamento del paese richiedente.
Massime di principio
- Nelle procedure di estradizione lo Stato richiesto deve effettuare una "sommaria delibazione" della documentazione (art. 705 c.p.p.): non è sufficiente un controllo meramente formale, ma non è richiesta una valutazione piena e autonoma della prova.
- La Corte può ritenere sufficiente, per la verifica dei gravi indizi, documentazione sintetica (es. verbali di polizia giudiziaria) che indichi le fonti di prova e dimostri che lo Stato richiedente abbia ragionevolmente valutato il quadro indiziario; non sempre è necessario acquisire integralmente gli atti d'indagine stranieri.
- Per la doppia incriminabilità non è necessario che la fattispecie abbia identica denominazione negli ordinamenti: è sufficiente che la descrizione dei fatti nella domanda estradizionale corrisponda, nella sostanza, a una fattispecie penalmente rilevante nell'ordinamento italiano al momento della decisione.
- Accertamenti concorsuali stranieri che giudizialmente constatano lo stato di insolvenza (es. procedimento di "cessazione dei pagamenti" e liquidazione giudiziale) possono essere considerati equivalenti alla dichiarazione di fallimento italiana ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta.
- Documenti e risposte pervenuti via PEC o da fonti ufficiali dello Stato richiedente sono idonei a provare la riconducibilità delle informazioni allo Stato richiedente, salvo specifiche incongruenze che ne mettano in dubbio l'attendibilità.
- La verifica compiuta dallo Stato richiesto ha la finalità di garantire la "riconoscibilità" della pretesa penale straniera e la base di cooperazione internazionale, non di esercitare un controllo sul rispetto del principio di legalità proprio dello Stato richiedente.
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