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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35383/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello dell'8/7/2021 sostenendo: carenza e contraddittorietà della motivazione (mancata valutazione della memoria difensiva e delle dichiarazioni ex art.603 c.p.p.); insufficiente e errata valutazione della disciplina urbanistica della zona C2 (presunta necessità del piano di lottizzazione vs permessi di costruire diretti); errata valutazione della sufficienza delle opere di urbanizzazione (rete fognaria e idrica) e inversione dell'onere della prova; errata individuazione dell'elemento psicologico nei reati di abuso d'ufficio (art.323 c.p.) e della contravvenzione di lottizzazione (art.44 lett. b) DPR 380/2001); vizi nella determinazione della responsabilità individuale degli imputati (in particolare il rilievo attribuito alla posizione di garanzia del dirigente tecnico comunale e il mancato accertamento di un concorso doloso o di un collegamento collusivo); rilievi sulla confisca (colpirebbe beni di terzi e manca verifica di proporzionalità). I ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ritiene fondata la censura in parte. Conferma la correttezza della motivazione della Corte d'appello quanto all'esistenza oggettiva del reato urbanistico (lottizzazione abusiva) sulla base dell'esame complessivo del PRG, della natura e della dimensione dell'intervento e della insufficiente urbanizzazione del lotto al tempo del rilascio dei titoli. Tuttavia annulla con rinvio la pronuncia nella parte in cui la Corte d'appello ha affermato la responsabilità penale individuale di Busillo, Pontecorvo e Di Cunzolo: la motivazione circa il concorso colposo/doloso e la rilevanza causale delle condotte individuali è ritenuta insufficiente o in contrasto con principi di legittimità (necessità di motivazione rafforzata per riformare un'assoluzione; distinzione tra responsabilità dell'extraneus e prova del contributo causale e consapevole; limiti della posizione di garanzia del dirigente comunale). Per Di Cunzolo la Corte richiama anche la recente riforma dell'art.323 c.p. e dispone che il giudice di rinvio tenga conto della nuova formulazione. In sintesi: reato urbanistico oggettivamente confermato; responsabilità individuali annullate e rinviate per nuovo esame; provvedimenti ablatori e questioni accessorie rinviate per essere valutate nuovamente in sede di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), art.44 lett. b)

    menzionata come norma della contravvenzione di lottizzazione abusiva

    utilizzata per qualificare la fattispecie di lottizzazione abusiva e come parametro per verificare la legittimità dei permessi di costruire

  • codice penale, art.323

    nel testo modificato dalla legge di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n.76: "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio... intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto..."

    la Corte richiama la nuova formulazione normativa e ordina che il giudice di rinvio la tenga in considerazione; evidenziata la necessità di prova dell'elemento intenzionale e delle "specifiche regole di condotta" violate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.30

    richiamato nel principio per cui il titolo edilizio va valutato alla luce della natura reale dell'opera e della sua idoneità a produrre trasformazione urbanistica (criterio per distinguere interventi edilizi da lottizzazione)

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt.12 e 16

    richiamati dalle difese: art.12 e 16 concernono presupposti per il rilascio del permesso (esistenza/opera di urbanizzazione primaria e versamento oneri); la Corte valuta l'interpretazione del Tribunale e della Corte d'appello in relazione all'effettiva disponibilità delle opere nel tempo

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.27

    menzionato quale norma che attribuisce compiti di vigilanza all'ufficio tecnico comunale e che può fondare una posizione di garanzia

  • codice penale, art.40 comma 2

    richiamato per precisare che la responsabilità dell'organo pubblico per omissione di atti di vigilanza può fondare responsabilità (omissione di atti interdittivi/cautelari), ma non automaticamente la responsabilità per una condotta commissiva di rilascio di provvedimento illegittimo

  • codice di procedura penale, art.521

    menzionata nelle censure difensive (mutamento dell'addebito da condotta commissiva a omissiva) e richiede attenzione nella qualificazione dell'imputazione

  • codice di procedura penale, art.603

    richiamato per le dichiarazioni rese dagli imputati in udienza e valutazione della loro rilevanza probatoria

Massime di principio

  • La configurazione della lottizzazione abusiva va valutata sulla base della natura e della portata trasformativa dell'intervento (numero di fabbricati, volumetria, incremento di popolazione atteso) e non solo su una lettura formale della zonizzazione; l'esistenza o meno di uno strumento attuativo può dipendere dalla concreta idoneità dell'intervento a produrre trasformazioni urbanistiche
  • La Corte d'appello che riforma una sentenza assolutoria deve dare motivazione rafforzata: non basta una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio se questa non è dotata di persuasività tale da eliminare ogni ragionevole dubbio
  • La responsabilità penale individuale di pubblici ufficiali o soggetti terzi non può fondarsi esclusivamente sull'illegittimità di un provvedimento amministrativo; è necessario accertare il contributo causale rilevante e, rispetto ai pubblici ufficiali, la consapevolezza/volontà di favorire o il mancato esercizio di poteri interdittivi con gli effetti previsti dall'art.40 c.p.
  • Il giudice penale può valutare la regolarità urbanistica e gli effetti dell'opera senza usurpare competenze amministrative, purché l'esame sia centrato sulle caratteristiche tecniche e sulle conseguenze urbanistiche dell'intervento e sia motivato in modo congruo
  • Nelle controversie con elementi tecnici (reti fognarie, idriche, opere di urbanizzazione) il giudice non può invertire l'onere della prova o disattendere senza adeguato confronto le perizie e le dichiarazioni tecniche; eventuali contestazioni tecniche rilevanti richiedono accertamenti peritali specifici
  • Alla luce della riforma dell'art.323 c.p., nei procedimenti per abuso d'ufficio il giudice deve verificare la violazione di regole di condotta specifiche e l'elemento intenzionale, applicando la nuova formulazione normativa al giudizio di rinvio
  • In caso di misure ablative (confisca) il giudice deve verificare la proporzionalità e l'impatto su terzi di buona fede, tenendo conto delle vicende di trasferimento dei beni

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