Cassazione Penale, Sentenza n. 11121/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi in cassazione sono stati proposti da Marrone e Bonomelli avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che li aveva dichiarati responsabili per i reati a loro attribuiti (tra cui associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. per il capo 1 e vari reati-fine: truffe assicurative, ricettazione, riciclaggio, ecc.). Marrone ha dedotto, tra l'altro: vizio nella qualificazione dell'associazione (art. 416), violazione del giudicato/ne bis in idem con riferimento a una precedente sentenza del Tribunale di Monza del 2017, erronea applicazione del reato continuato e delle misure sulle pene (aumenti), omessa valutazione delle attenuanti generiche e vizi relativi alla contestazione di singoli capi (reati prescritti, querela tardiva di parte civile, contestazione di capi non contestati). Bonomelli ha censurato l'uso e la valutazione delle intercettazioni (assenza del deposito dei nastri/registrazioni integrali negli atti, fondamentale per consentire l'ascolto integrale) e l'insufficienza della prova a suo carico; ha inoltre fatto osservare la prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
La decisione
Per Marrone: la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai capi 4), 6), 8), 10), 15), 17), 19), 20) e 22) perché i reati erano estinti per prescrizione; ha eliminato la pena corrispondente agli aumenti per continuazione relativi a quei capi (complessivamente 1 anno di reclusione) rideterminando la pena finale del Marrone in 6 anni di reclusione. Per il resto il ricorso di Marrone è stato dichiarato inammissibile. Per Bonomelli: il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato; è stato condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza delle parti civili Vittoria Assicurazioni spa e Sara Assicurazioni spa, liquidate in euro 3.686,00 per ciascuna parte civile, oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)
La Corte ricorda che per l'associazione è necessario dimostrare il vincolo associativo stabile e programmatorio, distinto dalla mera partecipazione a singoli reati; non è però richiesta la conoscenza reciproca di tutti gli associati: conta la volontà e consapevolezza di partecipare assieme ad almeno altre due persone a una struttura criminosa.
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Utilizzata in confronto giurisprudenziale per spiegare come associazioni diverse possano coesistere formalmente e come il 'metodo' e la proiezione programmatica caratterizzino la specificità del reato associativo di tipo mafioso rispetto ad altre associazioni.
La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello originario, l'omesso deposito dei nastri/registrazioni nel fascicolo originario non determina automaticamente l'inutilizzabilità nel nuovo procedimento, secondo l'interpretazione consolidata richiamata nella giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Richiamato per chiarire che le sanzioni previste sono tassative; l'omesso deposito non rientra tra le sanzioni che determinano l'inutilizzabilità quando si utilizzano intercettazioni da altro procedimento.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen. (attenuanti e determinazione della pena)
Contestata la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che non erano stati preventivamente devoluti in appello o generici, confermando il limite di dedurre in cassazione mancate valutazioni che non siano state dedotte nei gradi precedenti.
art. 606 comma 3 e art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamati per segnalare la preclusione di censure in cassazione su questioni non impugnate in appello; motivi non proposti in appello o rilevabili d'ufficio risultano preclusi.
Applicato per la condanna di Bonomelli al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato come normativa comparata nell'analogia giurisprudenziale tra concorso formale tra delitti diversi (es. associazione mafiosa) e altre fattispecie associative, specie sul profilo del 'metodo' e del programma criminoso.
Censurato nella lamentela ma la Corte ha ritenuto le questioni relative al giudicato e all'identità della condotta risolte in fatto dai giudici di merito; il richiamo non ha determinato l'annullamento eccetto per i capi prescritti.
Massime di principio
- In tema di associazione a delinquere (art. 416), non è sufficiente la prova della commissione di reati-fine: è necessario dimostrare il vincolo associativo stabile e programmatorio; tuttavia non è richiesta la conoscenza personale di tutti i partecipanti, basta la volontà di partecipare con almeno altre due persone a una struttura criminosa.
- I giudizi 'doppia conforme' (stesse conclusioni in primo e secondo grado) consentono alla Cassazione di leggere e integrare congiuntamente le motivazioni dei due gradi, riducendo lo spazio per ricostruzioni alternative in cassazione che si limitino a contestare valutazioni di fatto.
- Le questioni non sollevate in appello o non rilevabili d'ufficio sono in linea generale precluse in Cassazione (artt. 606,3 e 609,2 cod. proc. pen.); per ottenere controllo di legittimità su questioni di diritto è necessario che siano correttamente prospettate nei gradi precedenti.
- L'omesso deposito dei nastri/registrazioni di intercettazioni nel fascicolo originario non determina automaticamente l'inutilizzabilità di quelle intercettazioni se utilizzate in un diverso procedimento, secondo l'interpretazione consolidata della Corte: la difesa che contesta la fondatezza di prove basate su intercettazioni deve spiegare in che modo la mancanza concreta abbia pregiudicato la possibilità di difesa.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto delle sospensioni del corso della prescrizione: se alla data della sentenza di appello il termine massimo è già maturato, la Cassazione può annullare per estinzione dei reati e rideterminare la pena eliminando le parti prescritte.
- Il ne bis in idem/giudicato è una questione delicata che va provata con riferimento analitico alle condotte ed alle imputazioni: la semplice sovrapposizione di elementi fattuali tra procedimenti precedenti non implica automaticamente la coincidenza della fattispecie giuridica né l'ammissibilità del vizio di giudicato in cassazione.
- La parziale accoglienza del ricorso (es. per prescrizione di alcuni capi) è possibile senza riesame complessivo della decisione di merito; tuttavia la parte che ottiene solo una riduzione parziale della pena in cassazione non ottiene automaticamente l'annullamento totale della sentenza di merito.
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