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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11121/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi in cassazione sono stati proposti da Marrone e Bonomelli avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che li aveva dichiarati responsabili per i reati a loro attribuiti (tra cui associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. per il capo 1 e vari reati-fine: truffe assicurative, ricettazione, riciclaggio, ecc.). Marrone ha dedotto, tra l'altro: vizio nella qualificazione dell'associazione (art. 416), violazione del giudicato/ne bis in idem con riferimento a una precedente sentenza del Tribunale di Monza del 2017, erronea applicazione del reato continuato e delle misure sulle pene (aumenti), omessa valutazione delle attenuanti generiche e vizi relativi alla contestazione di singoli capi (reati prescritti, querela tardiva di parte civile, contestazione di capi non contestati). Bonomelli ha censurato l'uso e la valutazione delle intercettazioni (assenza del deposito dei nastri/registrazioni integrali negli atti, fondamentale per consentire l'ascolto integrale) e l'insufficienza della prova a suo carico; ha inoltre fatto osservare la prescrizione maturata prima della sentenza di appello.

La decisione

Per Marrone: la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai capi 4), 6), 8), 10), 15), 17), 19), 20) e 22) perché i reati erano estinti per prescrizione; ha eliminato la pena corrispondente agli aumenti per continuazione relativi a quei capi (complessivamente 1 anno di reclusione) rideterminando la pena finale del Marrone in 6 anni di reclusione. Per il resto il ricorso di Marrone è stato dichiarato inammissibile. Per Bonomelli: il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato; è stato condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza delle parti civili Vittoria Assicurazioni spa e Sara Assicurazioni spa, liquidate in euro 3.686,00 per ciascuna parte civile, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)

    La Corte ricorda che per l'associazione è necessario dimostrare il vincolo associativo stabile e programmatorio, distinto dalla mera partecipazione a singoli reati; non è però richiesta la conoscenza reciproca di tutti gli associati: conta la volontà e consapevolezza di partecipare assieme ad almeno altre due persone a una struttura criminosa.

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    Utilizzata in confronto giurisprudenziale per spiegare come associazioni diverse possano coesistere formalmente e come il 'metodo' e la proiezione programmatica caratterizzino la specificità del reato associativo di tipo mafioso rispetto ad altre associazioni.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello originario, l'omesso deposito dei nastri/registrazioni nel fascicolo originario non determina automaticamente l'inutilizzabilità nel nuovo procedimento, secondo l'interpretazione consolidata richiamata nella giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che le sanzioni previste sono tassative; l'omesso deposito non rientra tra le sanzioni che determinano l'inutilizzabilità quando si utilizzano intercettazioni da altro procedimento.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen. (attenuanti e determinazione della pena)

    Contestata la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che non erano stati preventivamente devoluti in appello o generici, confermando il limite di dedurre in cassazione mancate valutazioni che non siano state dedotte nei gradi precedenti.

  • art. 606 comma 3 e art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamati per segnalare la preclusione di censure in cassazione su questioni non impugnate in appello; motivi non proposti in appello o rilevabili d'ufficio risultano preclusi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna di Bonomelli al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 74 DPR 309/1990

    Richiamato come normativa comparata nell'analogia giurisprudenziale tra concorso formale tra delitti diversi (es. associazione mafiosa) e altre fattispecie associative, specie sul profilo del 'metodo' e del programma criminoso.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Censurato nella lamentela ma la Corte ha ritenuto le questioni relative al giudicato e all'identità della condotta risolte in fatto dai giudici di merito; il richiamo non ha determinato l'annullamento eccetto per i capi prescritti.

Massime di principio

  • In tema di associazione a delinquere (art. 416), non è sufficiente la prova della commissione di reati-fine: è necessario dimostrare il vincolo associativo stabile e programmatorio; tuttavia non è richiesta la conoscenza personale di tutti i partecipanti, basta la volontà di partecipare con almeno altre due persone a una struttura criminosa.
  • I giudizi 'doppia conforme' (stesse conclusioni in primo e secondo grado) consentono alla Cassazione di leggere e integrare congiuntamente le motivazioni dei due gradi, riducendo lo spazio per ricostruzioni alternative in cassazione che si limitino a contestare valutazioni di fatto.
  • Le questioni non sollevate in appello o non rilevabili d'ufficio sono in linea generale precluse in Cassazione (artt. 606,3 e 609,2 cod. proc. pen.); per ottenere controllo di legittimità su questioni di diritto è necessario che siano correttamente prospettate nei gradi precedenti.
  • L'omesso deposito dei nastri/registrazioni di intercettazioni nel fascicolo originario non determina automaticamente l'inutilizzabilità di quelle intercettazioni se utilizzate in un diverso procedimento, secondo l'interpretazione consolidata della Corte: la difesa che contesta la fondatezza di prove basate su intercettazioni deve spiegare in che modo la mancanza concreta abbia pregiudicato la possibilità di difesa.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto delle sospensioni del corso della prescrizione: se alla data della sentenza di appello il termine massimo è già maturato, la Cassazione può annullare per estinzione dei reati e rideterminare la pena eliminando le parti prescritte.
  • Il ne bis in idem/giudicato è una questione delicata che va provata con riferimento analitico alle condotte ed alle imputazioni: la semplice sovrapposizione di elementi fattuali tra procedimenti precedenti non implica automaticamente la coincidenza della fattispecie giuridica né l'ammissibilità del vizio di giudicato in cassazione.
  • La parziale accoglienza del ricorso (es. per prescrizione di alcuni capi) è possibile senza riesame complessivo della decisione di merito; tuttavia la parte che ottiene solo una riduzione parziale della pena in cassazione non ottiene automaticamente l'annullamento totale della sentenza di merito.

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