Cassazione Penale, Sentenza n. 24773/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per la mancata indicazione del criterio di computo dell'aumento applicato al reato satellite (art. 73 d.P.R. 09/10/1990, n. 309). Si contestava in particolare l'aumento di nove mesi, la sua incongruenza rispetto al disvalore reale e alla pena per il reato associativo (art. 74), e l'omessa precisazione se sull'aumento fosse stata applicata la riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), con conseguente possibile errata quantificazione della pena complessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Il motivo è l'omessa specificazione, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, del calcolo che ha portato all'aumento di nove mesi per il reato satellite e della mancata indicazione se la riduzione per il rito abbreviato fosse stata applicata a tale aumento; la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che impone di dichiarare l'applicazione della riduzione ex art. 442 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
Reato satellite oggetto di una delle sentenze; la quantificazione dell'aumento connesso alla continuazione deve essere chiaramente motivata e computata tenendo conto, se del caso, della riduzione per il rito abbreviato
art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
Reato associativo considerato nella continuazione; la pena base applicata a questo reato influisce sulla determinazione della pena complessiva
Disciplina dell'aumento per il vincolo della continuazione: la maggiorazione di pena va calcolata e inserita nel complessivo; ove il reato cui si applica l'aumento sia stato giudicato col rito abbreviato, l'aumento è soggetto alla riduzione premiale
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato; la riduzione è aritmeticamente determinata e, se rilevante, il giudice deve esplicitare di averla applicata anche con riferimento all'aumento disposto per continuazione
Cass. Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021 (De Rita)
Giurisprudenza consolidata richiamata: l'aumento applicato in virtù dell'art. 81 è soggetto alla riduzione ex art. 442 se il reato satellite è stato giudicato col rito abbreviato; il giudice deve precisare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione fra più sentenze, se il giudizio relativo a uno o più reati è stato celebrato con rito abbreviato il giudice deve indicare in motivazione se e come è stata applicata la riduzione premiale ex art. 442 c.p.p. all'aumento previsto dall'art. 81 c.p.
- La riduzione per il rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata; pertanto il giudice non è tenuto a motivare il quantum della riduzione, ma deve dichiarare esplicitamente di averla computata nel calcolo della pena complessiva.
- L'omessa indicazione del criterio di calcolo dell'aumento per continuazione (e della eventuale applicazione della riduzione per abbreviato) configura vizio di motivazione idoneo ad annullare il provvedimento con rinvio.
- In presenza di sentenze con riti diversi occorre spiegare come sono stati combinati i diversi effetti (aumenti, riduzioni) nel calcolo della pena complessiva: la chiarezza aritmetica evita l'annullamento per difetto di motivazione.
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