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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09602/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria tra fratelli, nel quale il giudice aveva nominato un geometra quale CTU per verificare la divisibilità degli immobili caduti in successione e predisporre il progetto divisionale. Il progetto fu recepito dal Tribunale, confermato in appello e il successivo ricorso per cassazione contro la divisione fu dichiarato inammissibile. Successivamente, uno dei condividenti ha citato in giudizio il CTU sostenendo che questi avesse violato con colpa grave i doveri di diligenza e perizia professionale, redigendo un progetto divisionale erroneo perché aveva ritenuto divisibile un solo bene; chiedeva quindi la condanna ex art. 64, comma 2, c.p.c. e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo insussistente la colpa grave del consulente, sia perché l'elaborato era fondato su criteri tecnici coerenti con l'art. 627 c.c., sia perché le censure al progetto divisionale erano già state vagliate nei precedenti gradi del giudizio di divisione. In appello la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 64, comma 2, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse negato la responsabilità del CTU senza una reale valutazione autonoma, limitandosi a richiamare il pregresso vaglio compiuto da altri giudici, e denunciando una presunta interpretazione abrogante dell'art. 64 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo attaccasse solo una delle rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, ossia la mancanza di elementi idonei a configurare la colpa grave del professionista, ma non censurasse l'ulteriore ratio autonoma, secondo cui le critiche al CTU erano già state esaminate nei precedenti giudizi di merito e di legittimità relativi alla divisione ereditaria. Poiché tale seconda ratio non era stata impugnata, la censura è stata considerata priva di decisività. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 2, c.p.c.

    La responsabilità del consulente tecnico d'ufficio presuppone la dimostrazione di una colpa grave nell'espletamento dell'incarico; la mera contestazione dell'esito della consulenza non basta se non si confronta con tutte le rationes della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge deve investire in modo decisivo le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di decisività.

  • artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.

    L'appello è stato dichiarato inammissibile con ordinanza secondo il filtro dell'inammissibilità per mancata ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 627 c.c.

    È richiamato come criterio della divisione ereditaria, secondo cui i condividenti devono ricevere beni e quote tendenzialmente corrispondenti e un trattamento il più possibile uguale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione infondata o inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo è inammissibile se colpisce soltanto una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e lascia intatta l'altra, perché in tal caso difetta la decisività della censura.
  • La responsabilità del consulente tecnico d'ufficio richiede la prova di una colpa grave; non è sufficiente prospettare un diverso apprezzamento tecnico del progetto elaborato, se la decisione di merito esclude in concreto tale soglia di colpa.
  • Quando la decisione di merito fonda il rigetto su più rationes autonome, tutte devono essere specificamente impugnate, altrimenti il ricorso non può portare alla cassazione della sentenza.
  • Il richiamo al precedente vaglio giudiziale dell'elaborato peritale può costituire autonoma ragione di rigetto della domanda risarcitoria se idoneo a escludere che le critiche al consulente siano rimaste prive di esame nei giudizi della divisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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