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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09136/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal riordino, per accordi sindacali aziendali del 27 giugno 2014 e del 17 luglio 2015, di alcune voci della retribuzione del personale: le precedenti indennità accessorie (tra cui indennità mensile, indennità base mensile, elemento di riordino salariale, ecc.) venivano soppresse e sostituite da nuove voci denominate ERA 1 ed ERA 2, previste connessamente alla presenza in servizio. Il lavoratore sosteneva di avere diritto dal novembre 2015 alla nuova voce retributiva ERA 1, oppure di continuare a percepire le precedenti voci accessorie per il loro importo complessivo, e comunque di vedere limitato il riassorbimento del trattamento ad personam solo al differenziale effettivamente incrementale. In cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle norme processuali sull'appello e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il thema decidendum fosse la mancanza, nell'accordo del 2015, di una clausola che subordinasse il nuovo emolumento alla rinuncia al superminimo e, comunque, il rispetto dell'invarianza retributiva; dall'altro la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente equiparato i trattamenti individuali di miglior favore alle nuove voci ERA e avesse trascurato che l'accordo era destinato alla generalità del personale, soprattutto a chi non godeva di superminimo, con conseguente illegittimità della riduzione della retribuzione fissa a parità di mansioni e orario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha ritenuto corretto l'iter argomentativo della Corte d'appello, secondo cui l'accordo collettivo del 27 giugno 2014 aveva legittimamente rimodulato le indennità accessorie di fonte collettiva, trasformandole in voci legate alla presenza e sostituendole con ERA 1 ed ERA 2, senza intaccare l'assegno ad personam riconosciuto individualmente, che restava percepibile in mancanza di rinuncia. La Corte ha aggiunto che la previsione della scelta del lavoratore tra conservare l'ad personam oppure aderire alle nuove indennità mediante rinuncia in sede protetta era espressione di autonomia collettiva e individuale, non integrava frode alla legge, né violava gli artt. 36 Cost., 2077, 1372, 2103 e 2113 c.c. Sono state inoltre escluse disparità di trattamento e lesioni della professionalità. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione, con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare vizi dell'appello; la Corte non ne ravvisa la violazione perché le censure di merito risultano infondate

  • art. 434 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla specificità dei motivi d'appello; non risulta violato

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; non è ravvisata alcuna lesione del giudicato

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte respinge la censura

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza/procedimento

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per contestare l'interpretazione dell'accordo collettivo; la Corte ritiene corretta l'ermeneutica dei giudici di merito

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per sostenere l'interpretazione sistematica delle clausole collettive; la censura è respinta

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente e valutato dalla Corte, che esclude una violazione della tutela della professionalità e ritiene legittima la rimodulazione delle voci accessorie

  • art. 2077 c.c.

    La Corte afferma che l'accordo collettivo non viola la regola di trattamento più favorevole rispetto al contratto individuale, poiché non incide sull'ad personam ma su voci di fonte collettiva

  • art. 1372 c.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di vincolatività del contratto, rilevando che l'accordo collettivo può modificare o sostituire le discipline collettive precedenti

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato per affermare che il trattamento economico individuale ulteriormente favorevole può essere rimodulato o eliminato con accordo successivo, se disponibile

  • art. 2113 c.c.

    La Corte valorizza la possibilità di rinunce e transazioni in sede protetta per la validità della scelta del lavoratore di aderire alle nuove voci in cambio della rinuncia all'ad personam

  • art. 36 Cost.

    La Corte esclude che la clausola collettiva violi la garanzia costituzionale, trattandosi di voci retributive accessorie fuori dal nucleo di sufficienza e proporzionalità

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione in ragione della novità della questione

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • L'accordo collettivo aziendale può legittimamente rimodulare o sostituire trattamenti economici accessori di fonte collettiva, anche in senso peggiorativo per alcuni lavoratori, purché non venga inciso un diritto quesito individuale diverso e autonomo.
  • Le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contratto individuale, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma; perciò, nella successione tra contratti collettivi, non sussiste un diritto del lavoratore a conservare indefinitamente un trattamento collettivo non più vigente.
  • È legittimo prevedere che nuove indennità o emolumenti collettivi siano attribuiti solo al verificarsi di condizioni oggettive o soggettive, inclusa la presenza in servizio, e che la loro fruizione sia alternativa rispetto alla conservazione di un trattamento individuale ad personam.
  • La rinuncia a un trattamento economico individuale ulteriore e disponibile è valida se avviene nei limiti dell'autonomia negoziale e, quando richiesto dall'ordinamento, in sede protetta ex art. 2113 c.c.
  • Non integra violazione dell'art. 36 Cost. la modifica di voci retributive accessorie che non incida sul nucleo minimo di proporzionalità e sufficienza della retribuzione complessiva.
  • L'interpretazione di accordi collettivi che perseguano il riordino del costo del lavoro, la razionalizzazione della spesa e l'omogeneizzazione delle voci accessorie, se coerente con il dato letterale e sistematico, è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità e non può essere sostituita da una diversa opzione interpretativa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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