Cassazione Civile, Ordinanza n. 13612/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrici)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo agevolato concesso nell’ambito del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura. A seguito di morosità delle mutuatarie, era stato ottenuto un decreto ingiuntivo per una parte del credito, mai opposto. Successivamente veniva iscritta a ruolo e notificata una cartella esattoriale che ricomprendeva anche la somma già oggetto del decreto monitorio. Le debitrici proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo la nullità del ruolo e della cartella per illegittima duplicazione del credito. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione e riduceva l’importo della cartella, ritenendo illegittima la duplicazione della somma già ingiunta. La Corte d’appello confermava. Il Ministero ricorreva in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2909 c.c. e delle norme sul decreto ingiuntivo e sul giudicato, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere preclusa l’iscrizione a ruolo della stessa somma già portata da decreto ingiuntivo non opposto, e lamentando un’erronea applicazione dei principi sul giudicato derivante dal monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto superata la pregressa questione di improcedibilità per difetto di attestazione di conformità, grazie alla produzione tardiva ma ammessa della copia asseverata della sentenza impugnata. Nel merito ha reputato il ricorso manifestamente infondato: non esiste un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi per il medesimo credito, ma tale duplicazione è ammissibile solo se vi sia un concreto interesse ad agire, non sia consumata l’azione, non sia violato il ne bis in idem e non si configuri abuso del diritto o del processo. Nel caso concreto il Ministero non aveva allegato alcuna specifica ragione idonea a giustificare la duplicazione tra decreto ingiuntivo e cartella, che comprendevano sostanzialmente il medesimo importo; la Corte ha quindi confermato la correttezza della riduzione della cartella operata nei gradi di merito. Spese non liquidate perché le controparti erano rimaste intimate. Nessun ulteriore contributo unificato dovuto per l’esenzione del Ministero.
Norme richiamate
È richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta contro la cartella esattoriale.
È invocato dal ricorrente per sostenere un’erronea applicazione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sul procedimento monitorio e i relativi effetti.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sul procedimento monitorio e i relativi effetti.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sul procedimento monitorio e i relativi effetti.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sul procedimento monitorio e i relativi effetti.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sul procedimento monitorio e i relativi effetti.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sul procedimento monitorio e i relativi effetti.
È evocato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del procedimento monitorio e della sua efficacia.
La Corte richiama l’interesse ad agire quale limite all’ammissibilità della duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo credito.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
È menzionato nella proposta di definizione accelerata per il profilo di improcedibilità poi superato.
È richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in relazione al contributo unificato, escluso nel caso del Ministero esente.
art. 14 L. n. 108 del 7 marzo 1996
È richiamato come base normativa del mutuo agevolato per vittime di usura.
Massime di principio
- La duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo credito e nei confronti dello stesso debitore non è in sé vietata, ma è ammissibile solo se sussistono un concreto interesse ad agire, la non consumazione dell’azione, l’assenza di violazione del ne bis in idem e la non configurabilità di abuso del diritto o del processo.
- Quando il creditore non allega una specifica ragione che giustifichi la coesistenza di più titoli per lo stesso credito, il giudice può considerare illegittima la duplicazione nella misura in cui essa comporti un ingiustificato aggravio per il debitore e un inutile dispendio di attività processuale.
- Il giudicato derivante da decreto ingiuntivo non opposto non legittima automaticamente l’emissione o l’utilizzo parallelo di un ulteriore titolo esecutivo per la medesima somma, se ciò produce una sostanziale duplicazione della pretesa senza una concreta utilità per il creditore.
- La produzione tardiva di copia asseverata della sentenza impugnata può sanare il profilo di improcedibilità legato alla mancata attestazione di conformità, se ammessa secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.
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