Cassazione Civile, Ordinanza n. 13612/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
L’istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per il saldo passivo di due conti correnti, per un’esposizione da finanziamento all’import e per spese legali relative a precedenti iniziative monitorie e alla procedura di verifica del passivo. Il giudice delegato aveva ammesso solo un importo minimo, ritenendo mancante la prova dei contratti, non opponibile il decreto ingiuntivo e non dovuti gli onorari per difetto di necessaria assistenza tecnica. In opposizione, il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ammettendo il credito per la sorte capitale degli affidamenti concessi, escludendo interessi e spese. I curatori hanno ricorso per cassazione deducendo: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza degli estratti conto integrali e, per il finanziamento all’import, alla mancata prova della consegna e del titolo del finanziamento; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza di data certa anteriore al fallimento di gran parte della documentazione; 3) nullità per omessa pronuncia e violazione delle norme fallimentari, perché il tribunale non avrebbe quantificato il credito ammesso e non avrebbe potuto demandarne la quantificazione alla curatela, escludendo gli interessi. La banca ha proposto ricorso incidentale sostenendo che il tribunale avesse errato nell’escludere gli interessi maturati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendoli fondati. Ha affermato che, in tema di ammissione al passivo, la banca che insinua un credito da saldo negativo di conto corrente deve documentare l’intera evoluzione del rapporto con gli estratti conto integrali; che, per il credito da finanziamento all’import, occorre provare anche la consegna e il titolo dell’erogazione; e che, nella verifica del passivo, il curatore è terzo rispetto al rapporto e la documentazione allegata deve essere assistita da data certa anteriore al fallimento ai sensi dell’art. 2704 c.c. La Corte ha ritenuto che il tribunale non avesse esaminato tali fatti decisivi. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, anche per le spese. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale della banca.
Norme richiamate
individua il procedimento di insinuazione al passivo promosso dal creditore.
richiamato nel quadro della prova del saldo conto; l’estratto di saldaconto, da solo, non è sufficiente a prescindere dagli estratti conto integrali.
la mancanza della dichiarazione di esecutività impedisce l’opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa.
richiamato dai ricorrenti come parametro dell’omessa pronuncia.
richiamato nel motivo sul dovere del tribunale di provvedere alla quantificazione del credito ammesso.
richiamato nel motivo principale relativo alla quantificazione e agli accessori del credito.
richiamato nel motivo principale in tema di opposizione allo stato passivo.
richiamato per definire il fatto principale o secondario oggetto di omesso esame e, in generale, il riparto dell’onere probatorio.
nella verifica del passivo la curatela è terza rispetto al rapporto e i documenti posti a base del credito devono avere data certa anteriore al fallimento.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
non si applica l’ulteriore contributo unificato quando il ricorso è accolto.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato solo in rapporto al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, il creditore bancario che insinui un saldo negativo di conto corrente deve provare l’intera evoluzione del rapporto mediante estratti conto integrali; l’estratto di saldaconto, da solo, non basta a fondare la prova del credito.
- Chi chieda l’ammissione al passivo di un credito derivante da finanziamento deve provare non solo l’erogazione o consegna della somma, ma anche il titolo negoziale da cui deriva l’obbligo restitutorio.
- Nel concorso fallimentare il curatore è terzo rispetto ai rapporti tra debitore e creditore; pertanto i documenti posti a fondamento del credito devono avere data certa anteriore al fallimento per essere opponibili alla massa.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se il fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non sia stato effettivamente considerato nella motivazione della decisione.
- Se la censura investe fatti decisivi sulla prova del credito e il giudice di merito non li esamina, la decisione va cassata con rinvio affinché il giudice del rinvio proceda alla nuova valutazione del materiale probatorio.
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