Cassazione Penale, Ordinanza n. 08649/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti. Ha dedotto quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea affermazione della responsabilità, sostenendo che non fosse provata la guida in stato di alterazione da stupefacenti; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; (4) violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione, assumendo maturato il termine estintivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità; il secondo motivo infondato perché la sentenza di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto sulla base degli indici richiesti dall'art. 131-bis c.p.; il terzo motivo inammissibile poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche; il quarto motivo manifestamente infondato perché il termine di prescrizione non era ancora decorso, maturando solo al 7 novembre 2026 tenuto conto delle sospensioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata, relativa alla guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti
la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, da valutarsi secondo le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e i criteri dell'art. 133 c.p.
le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici
il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura autonoma degli elementi di fatto o una nuova valutazione delle prove
criterio direttivo richiamato per apprezzare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
non citato espressamente nel testo
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito; il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudice deve verificare tali requisiti alla luce delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione congrua e non illogica, non è sindacabile in cassazione come censura di merito.
- La prescrizione deve essere verificata considerando anche le sospensioni del corso del termine; se al momento della decisione il termine non è maturato, la relativa doglianza è infondata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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