Cassazione Civile, Ordinanza n. 00286/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria a una domanda di definizione agevolata dei carichi di ruolo presentata dalla società contribuente ai sensi dell’art. 12 della L. n. 289/2002. La contribuente aveva impugnato il diniego e sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile la definizione agevolata sulla base del principio di affidamento e buona fede. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 12 L. 289/2002, dell’art. 10 L. 212/2000, della direttiva 77/388/CEE e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente fondato la decisione sul legittimo affidamento senza verificare le condizioni oggettive e temporali richieste per il perfezionamento del condono, trattandosi di condono clemenziale e non premiale. La Corte ha esaminato la disciplina della proroga dei versamenti utili alla definizione agevolata e ha distinto le singole partite iscritte a ruolo: ha ritenuto definibili quelle per cui il ruolo era stato affidato al concessionario entro il 30 giugno 2001 e il versamento era stato effettuato nel periodo rilevante, mentre ha escluso la definibilità delle partite con ruolo consegnato dopo tale data. Inoltre, ha precisato che una delle partite, avente ad oggetto IVA, non era comunque definibile per contrasto con la disciplina unionale, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle partite 2 e 3 del ruolo, ritenendo corretta la non definibilità di tali poste; ha rigettato il ricorso per le partite 1 e 4, per le quali ha confermato la definizione agevolata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente nelle parti in cui il ricorso per cassazione è stato accolto. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 12 L. 27 dicembre 2002, n. 289
La definizione dei carichi di ruolo pregressi richiede il rispetto delle condizioni oggettive e temporali previste dalla norma; la disciplina prorogata consente la definizione anche per ruoli affidati al concessionario nel periodo indicato dalla giurisprudenza, ma non oltre i limiti temporali stabiliti.
I versamenti effettuati tra il 17 aprile e il 25 giugno 2003 sono considerati utili ai fini delle definizioni agevolate richiamate dalla norma.
La proroga dei termini va letta nel senso che i versamenti "utili" sono quelli immediatamente estintivi degli obblighi, cioè in unica soluzione.
D.M. 8 aprile 2004
art. 1, comma 2, lett. g)
La limitazione ai soggetti che non avevano effettuato versamenti utili alla data di entrata in vigore del decreto-legge è interpretata restrittivamente, riferendola solo ai versamenti estintivi in unica soluzione.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte esclude che il principio di affidamento e buona fede possa prevalere sulle condizioni legali di accesso alla definizione agevolata.
La doglianza di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è prospettata dalla ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nell’esito della decisione.
Direttiva 77/388/CEE
In materia di IVA, la norma nazionale di condono va disapplicata nei limiti del contrasto con il diritto unionale.
Corte di giustizia UE, sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06
La sentenza unionale impone di escludere la condonabilità dell’IVA nei casi incompatibili con la sesta direttiva.
artt. 2 e 22 VI direttiva 77/388/CEE
Sono richiamati come disposizioni con cui il condono IVA è stato ritenuto incompatibile dal diritto dell’Unione.
art. 3 Cost.
La Corte osserva che la questione di legittimità costituzionale è già stata esclusa dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- In tema di definizioni agevolate dei carichi iscritti a ruolo, l’accesso al beneficio è subordinato al rigoroso rispetto delle condizioni oggettive e temporali stabilite dalla legge e dalle norme di proroga; non basta il solo richiamo ai principi di affidamento e buona fede.
- I versamenti rilevanti ai fini della proroga sono quelli immediatamente estintivi dell’obbligazione tributaria, in particolare quelli eseguiti in unica soluzione, non essendo sufficiente ogni pagamento parziale o non coerente con la struttura della definizione agevolata.
- La disciplina del condono deve essere interpretata in modo coerente con la normativa speciale di proroga, ma entro i limiti temporali espressamente previsti: i ruoli affidati al concessionario oltre la data limite non sono definibili se la legge non li ricomprende.
- In materia di IVA, le disposizioni interne sul condono fiscale devono essere disapplicate quando comportino una rinuncia definitiva alla riscossione di un tributo armonizzato in contrasto con il diritto unionale.
- Quando la questione è risolvibile sulla base della sola documentazione e delle date rilevanti, la Corte può cassare in parte e decidere nel merito senza rinvio, limitando la definizione agevolata alle sole partite che rientrano nei presupposti di legge.
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