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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09672/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni 5 di reclusione ed euro 25.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, relativo a fatti commessi a Napoli il 2 maggio 2017. I primi due motivi contestavano la conferma del giudizio di colpevolezza e la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il terzo motivo censurava il diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché in appello vi era stata rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità; ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo non irragionevole valorizzando la tipologia della condotta e la previsione di una rapida definizione del processo, oltre al fatto che l'esame incidentale dei motivi rinunciati ne aveva comunque evidenziato l'infondatezza, con conseguente apprezzamento solo non pieno del comportamento processuale positivo.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con la fattispecie di stupefacenti contestata.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione/cessione di stupefacenti in forma non lieve.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come possibile riqualificazione invocata dalla difesa nella forma lieve del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per conseguenza della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che investono capi o punti rispetto ai quali l'appellante abbia previamente rinunciato ai motivi, poiché tali questioni non possono essere utilmente riproposte in cassazione.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in ipotesi più lieve deve confrontarsi con la devoluzione effettiva del giudizio di appello e con l'eventuale rinuncia ai motivi sulla responsabilità; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia illogica o manifestamente irragionevole; non è invece consentito sostituire alla valutazione di merito del giudice una diversa lettura del quadro fattuale.
  • La motivazione che valorizzi la tipologia della condotta e il complessivo apprezzamento della personalità processuale dell'imputato è sufficiente, ove non manifestamente irrazionale, a sorreggere il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche.
  • Le mere contestazioni di merito non integrano vizi deducibili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con il perimetro del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivo
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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