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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17810/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da plurime cartelle esattoriali emesse per premi INAIL, a seguito di verbale ispettivo che aveva riqualificato come subordinati i rapporti di alcuni venditori della società, originariamente formalizzati come associazioni in partecipazione. La Corte d’appello, riformando il primo grado, aveva rigettato le opposizioni della società ritenendo che, dalle concrete modalità di svolgimento dei rapporti e dal contenuto dei contratti standard, emergessero gli indici della subordinazione e che la diversa qualificazione fosse stata adottata in funzione elusiva dei maggiori oneri contributivi. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 2549, 2552, 2553 e 2554 c.c., sostenendo che il contratto di associazione in partecipazione può avere ad oggetto anche una prestazione lavorativa, e che l’esclusione dell’associato dalle perdite non ne snatura il tipo; contestava inoltre il richiamo dell’art. 2554, comma 2, c.c. per la misura della retribuzione del lavoratore subordinato con partecipazione agli utili; 2) vizio di motivazione/violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., assumendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente perché non esponeva il percorso logico della decisione; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fossero state valorizzate le prove testimoniali di primo grado sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge. Ha respinto il secondo motivo osservando che la doglianza era erroneamente prospettata come violazione di legge, mentre il vizio di motivazione apparente attiene all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; comunque la motivazione della Corte d’appello non era apparente, perché articolata in più passaggi e idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo, fondato sulla valutazione complessiva delle concrete condizioni di svolgimento del rapporto e non sulla parcellizzazione di singoli indici. Il terzo motivo non ha superato il vaglio della Corte nella parte in cui mirava, sostanzialmente, a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, estranea al sindacato di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’INAIL e al versamento dell’ulteriore contributo unificato; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della concessionaria intimata, evocata solo per mera litis denuntiatio.

Norme richiamate

  • art. 2549 c.c.

    richiamato per la disciplina dell’associazione in partecipazione e della possibile conferibilità di prestazioni lavorative

  • art. 2552 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per i diritti dell’associante e dell’associato

  • art. 2553 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla divisione di utili e perdite

  • art. 2554, comma 2, c.c.

    la ricorrente contestava il suo richiamo per individuare la misura della retribuzione del lavoratore subordinato remunerato con partecipazione agli utili

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a una rivalutazione del merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per ricondurre correttamente il preteso vizio di motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la Corte richiama il parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come riferimento per la nullità della sentenza solo nei casi di motivazione inesistente o apparente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • La motivazione è apparente solo quando manca effettivamente il percorso argomentativo minimo richiesto dall’art. 111 Cost.; non basta che essa sia sintetica o che aderisca alle argomentazioni di una decisione precedente o di una parte, se consente comunque di comprendere la ratio decidendi.
  • Nei giudizi di qualificazione dei rapporti di lavoro ai fini contributivi, la verifica della subordinazione deve essere compiuta attraverso una valutazione complessiva delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, e non mediante l’isolata considerazione di singoli indici contrattuali.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omissione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera contestazione della ponderazione delle prove da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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