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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6943/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Esposito ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva assolto Sandra Leonetti dal reato di falsa testimonianza e aveva revocato le statuizioni civili a suo favore. Il ricorso denunciava vizi di motivazione e travisamento delle prove da parte della Corte d'appello, segnatamente riguardo alle dichiarazioni testimoniali di Franco Nero, Domenico Fama, Maria Rosaria Bergamo, di Esposito stesso e di Massimo Castiello, nonché omissioni probatorie e motivazionali su elementi ritenuti decisivi per l'accertamento della mendacità delle dichiarazioni rese in sede civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha respinto l'eccezione preliminare di mancata legittimazione del ricorrente e ha censurato la sentenza della Corte d'appello per insufficiente e non adeguatamente "rinforzata" motivazione su due punti nodali: la credibilità di Sandra Leonetti e la corretta rappresentazione delle dichiarazioni rese da Franco Nero. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, affinché riesamini i profili indicati e provveda secondo diritto. Gli altri motivi proposti sono stati ritenuti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Individua il reato di falsa testimonianza, ossia l'imputazione contestata a Sandra Leonetti nel processo penale; la Corte lo ricostruisce come il fatto materiale oggetto del giudizio.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Consente alla parte civile di proporre ricorso per cassazione per le questioni relative agli effetti civili della sentenza penale; la Corte conferma la legittimazione di Esposito a proporre il ricorso sugli effetti civili.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'assoluzione quando il fatto non sussiste o non costituisce reato o quando manca la prova; la Corte d'appello aveva assolto Leonetti ai sensi di questa norma per insufficienza probatoria.

  • artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ.

    Richiamati nella decisione come fondamento della liquidazione del danno non patrimoniale da parte del Tribunale di primo grado (risarcimento per danni all'onore, immagine e reputazione) che la Corte d'appello aveva poi revocato; la Cassazione ordina riesame degli effetti civili.

  • art. 199, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma sul diritto/dovere di astensione dal deporre per il coniuge separato in sede penale; la Corte la menziona per evidenziare le differenze con la disciplina civile e la non applicabilità automatica nel caso in esame.

  • art. 249 cod. proc. civ.

    Regola l'assunzione della prova testimoniale in sede civile e le limitazioni all'astensione; la Corte la richiama per spiegare che, in ambito civile, la moglie-separata non poteva rifiutarsi di deporre e quindi la valutazione della sua credibilità era particolarmente rilevante.

  • artt. 200, 201, 202 cod. proc. pen.

    Norme richiamate a titolo comparativo in relazione alle ipotesi di segreto e astensione; la Corte le utilizza per chiarire i diversi rimedi normativi che disciplinano l'astensione dal deporre.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rinvio disposto dalla Cassazione; è stata utilizzata per rimandare la causa al giudice civile competente per valore in grado d'appello affinché riesamini gli aspetti civili censurati.

Massime di principio

  • La parte civile ha legittimazione a proporre ricorso per cassazione sugli effetti civili di una sentenza penale, anche quando il reato tutela primariamente l'interesse dello Stato.
  • Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado deve fornire una motivazione puntuale e, se necessario, "rinforzata", spiegando in modo specifico le ragioni della divergenza rispetto alla motivazione precedente, specialmente se la decisione incide su domande risarcitorie.
  • La valutazione della credibilità dei testimoni richiede motivazione dettagliata: in presenza di dichiarazioni contrastanti il giudice d'appello deve indicare chiaramente perché preferisce una versione rispetto ad un'altra e motivare eventuali scostamenti dalla sentenza di primo grado.
  • La qualità professionale o la carriera di un teste (es. essere magistrato) non può essere automaticamente elevata a criterio decisivo di verosimiglianza senza adeguata valutazione del contesto probatorio concreto.
  • Se la Corte di legittimità riscontra carenze motivazionali rilevanti su questioni essenziali della prova, può annullare la sentenza impugnata agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per una nuova valutazione e per la regolamentazione delle statuizioni civili.

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