Cassazione Civile, Ordinanza n. 31011/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale il contribuente aveva impugnato, con revocazione, una precedente sentenza della CTR Abruzzo, sostenendo che quella decisione non avesse esaminato due eccezioni pregiudiziali: la tardività dell'appello dell'Agenzia delle entrate e l'irritualità della relativa notificazione. La CTR aveva ammesso la revocazione ma, nel merito, l'aveva rigettata ritenendo tempestivo l'appello dell'Ufficio e perfezionata la notifica per compiuta giacenza. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., sostenendo che il sabato non potesse essere equiparato a giorno festivo nel caso concreto e che, quindi, l'appello notificato il 4 gennaio 2016 fosse tardivo; 2) violazione dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982, sostenendo la nullità della notifica dell'appello per mancata prova della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), in assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente tale comunicazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, poiché il termine per proporre appello scadeva il 1 gennaio 2016 e veniva perciò prorogato al primo giorno non festivo successivo, la scadenza era slittata al sabato 2 gennaio 2016; ricorrendo così l'ipotesi di scadenza in giornata di sabato, operava l'art. 155, comma 5, c.p.c., con proroga al lunedì 4 gennaio 2016. Sul secondo ha rilevato che dagli atti risultava il perfezionamento della notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, con produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata non consegnata; ha inoltre richiamato la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., osservando che il contribuente aveva comunque partecipato al giudizio senza lesione del diritto di difesa. Il ricorso è stato quindi respinto e, non essendosi costituita l'Agenzia delle entrate, non sono state liquidate spese; è stato anche dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato"
Se la scadenza di un termine cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo; se tale scadenza prorogata cade di sabato, si applica comunque la disciplina speciale che lo equipara a giorno festivo ai fini della proroga.
La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, oppure prima se il piego viene ritirato; ai fini della ritualità occorre la prova della spedizione della CAD e dell'impossibilità di consegna.
La nullità non può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo; la partecipazione del destinatario al giudizio, senza lesione del diritto di difesa, sana il vizio della notificazione.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiama l'applicazione delle norme sulle notificazioni del codice di procedura civile agli atti tributari.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Quando un termine processuale scade in giorno festivo, la proroga al primo giorno non festivo successivo opera anche se tale giorno cade di sabato; in tal caso il sabato assume rilievo speciale ai fini della scadenza.
- La notificazione a mezzo posta si considera ritualmente perfezionata per compiuta giacenza se risulta la spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito e l'impossibilità di consegna al destinatario.
- La nullità della notificazione è sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, in particolare quando il destinatario ha partecipato al giudizio e non risulta alcuna concreta lesione del diritto di difesa.
- In materia tributaria, le notificazioni degli atti processuali richiamano le regole del codice di procedura civile tramite il rinvio contenuto nella normativa speciale.
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