Cassazione Civile, Ordinanza n. 13700/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio i titolari catastali di una striscia di terreno di circa 270 mq, sostenendo di averla posseduta per oltre vent'anni in modo utile all'usucapione, mediante coltivazione agricola, piantagione di alberi e piantine, concimazione, potatura e raccolta dei frutti, sul presupposto che il confine fosse segnato da un piccolo terrazzo in pietrame a secco. I convenuti avevano contestato l'allegato possesso esclusivo e continuato, deducendo l'assenza di coltivazioni sulla zona contesa e la natura rocciosa del fondo, e avevano chiamato in causa i propri danti causa. Il tribunale aveva respinto la domanda di usucapione, ritenendo non provato il possesso utile, sulla base della CTU e di altri riscontri oggettivi; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando fotografie, consulenza tecnica, dati catastali, natura del terreno e rinvenimento di sole ceppaie spontanee e di poche piantine di pino già avvizzite. In cassazione il soccombente ha dedotto, con due motivi, la violazione o falsa applicazione di legge e l'omesso esame di punti decisivi, lamentando che la corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alla CTU pur asseritamente carente, e che avrebbe trascurato sommarie informazioni raccolte in un procedimento cautelare di denuncia di nuova opera e la relativa richiesta di prova testimoniale nel merito, con errori in tema di riparto dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non individuasse una specifica violazione di legge e, nella sostanza, miri a contestare la valutazione di merito e la ricostruzione fattuale già sorrette da motivazione chiara e coerente; ha inoltre rilevato che non era deducibile un vizio motivazionale oltre il "minimo costituzionale" e che ricorreva una doppia conforme, preclusiva del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e perché, anche qui, tendeva a ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti storici, senza indicare un fatto decisivo realmente omesso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dei due gruppi di controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; dopo la riforma del n. 5 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la manifesta ed irriducibile contraddittorietà o la motivazione perplessa od incomprensibile integrano nullità della sentenza.
In presenza di doppia conforme è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., anche se la decisione di appello aggiunge argomenti ulteriori rispetto a quella di primo grado.
Il motivo richiamava il tema dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una diversa lettura delle risultanze probatorie.
Le parti avevano depositato memoria nel procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale: la censura deve individuare uno specifico errore di diritto oppure un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato al solo omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti; restano escluse le doglianze di insufficienza, contraddittorietà o mera diversa lettura delle prove.
- Quando merito e appello convergono sul medesimo nucleo fattuale e sulla stessa ratio decidendi, si configura la doppia conforme, che preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale abbia esaminato anche le osservazioni dei consulenti di parte, assolve l'obbligo motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento, senza dover confutare analiticamente ogni critica di parte.
- Nel giudizio di usucapione il possesso utile deve risultare da elementi oggettivi e coerenti con un esercizio pubblico, pacifico e continuato del potere di fatto sulla cosa; la contestazione in cassazione non può tradursi nella sola richiesta di rivalutare fotografie, CTU e testimonianze già apprezzate dal giudice di merito.
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