Cassazione Civile, Ordinanza n. 06523/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tesserato)
La controversia
Un istruttore tesserato di una federazione sportiva conveniva in giudizio la federazione chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attivazione della copertura assicurativa di responsabilità civile prevista per i tesserati. Il fatto all’origine della lite era un episodio occorso durante un allenamento, nel quale l’istruttore aveva colpito accidentalmente al volto un allievo, riportando poi una condanna penale per lesioni colpose e pagando somme a titolo di risarcimento e transazione. L’attore sosteneva che la federazione non aveva comunicato alla compagnia assicuratrice i dati dei tesserati dell’anno di riferimento, impedendo così l’operatività della polizza. La Corte d’appello aveva accolto l’appello dell’istruttore, ritenendo dovuta la copertura assicurativa anche per le spese e per la somma non riconosciuta in primo grado. La federazione ricorreva per cassazione con due motivi: primo, omesso esame di un fatto decisivo, cioè la natura violenta e non accidentale della condotta, che a suo dire avrebbe escluso la garanzia; secondo, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte d’appello interpretato la polizza come comprensiva dell’obbligo di trasmettere i tabulati dei tesserati alla compagnia assicuratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e privo degli oneri di allegazione richiesti per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre è stato ritenuto comunque privo di decisività, poiché la garanzia della responsabilità civile copre anche i fatti colposi, persino gravi, salvo patto espresso di esclusione, mentre non copre i fatti dolosi. La Corte ha anche ribadito che la nozione di fatto accidentale, in una polizza di responsabilità civile, non può essere letta come evento realmente fortuito in senso stretto, pena la nullità della clausola per mancanza di rischio assicurato. Il secondo motivo è stato rigettato perché la censura di interpretazione contrattuale non indicava specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e si limitava a contrapporre una diversa lettura della clausola assicurativa, operazione non consentita in sede di legittimità quando la soluzione adottata dal giudice di merito è plausibile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una specifica allegazione del fatto, del dato extratestuale da cui risulta e del momento in cui è stato discusso nel processo; non basta una censura generica.
L’assicurazione della responsabilità civile copre i danni derivanti da fatti colposi dell’assicurato, anche se gravi, mentre restano esclusi i fatti dolosi; l’esclusione di ulteriori ipotesi richiede una pattuizione espressa.
Una polizza di responsabilità civile che limitasse il rischio ai soli casi fortuiti sarebbe priva di rischio assicurato e quindi nulla.
Chi denuncia in cassazione un errore di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne è discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura della clausola.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Richiamato quale base per il subentro dell’INAIL alla soppressa Sportass.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. il fatto decisivo omesso deve essere specificamente individuato e supportato dall’indicazione del quando e del come sia stato introdotto nel dibattito processuale; in difetto, la censura è inammissibile.
- Nell’assicurazione della responsabilità civile il rischio ordinario coperto è quello derivante da condotte colpose dell’assicurato; la sola gravità della colpa non basta a escludere la garanzia, salvo una clausola contrattuale chiara ed espressa che la limiti ulteriormente.
- La nozione di fatto accidentale, in una polizza di responsabilità civile, non può essere intesa in senso tale da coincidere con il caso fortuito assoluto, perché ciò svuoterebbe il contratto del suo rischio tipico e ne determinerebbe la nullità.
- La responsabilità derivante da un fatto che integri anche reato non perde per ciò solo la natura di danno assicurabile in sede civile, se la polizza copre la responsabilità civile e la condotta non è dolosa.
- In sede di legittimità la censura di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali non può ridursi alla mera contrapposizione di una lettura alternativa della clausola; occorre indicare puntualmente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo.
- Quando il giudice di merito adotti una tra più interpretazioni plausibili di una clausola contrattuale, la Cassazione non può sostituirvi la propria lettura solo perché diversa, potendo intervenire solo in presenza di violazione dei canoni legali di interpretazione.
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