Cassazione Civile, Ordinanza n. 16778/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione di euro 300 emessa per una presunta violazione del regolamento comunale di acustica, contestata a un professionista che, quale titolare di uno studio legale, avrebbe mantenuto in esercizio un impianto generatore di calore con unità esterna nel cavedio condominiale asservito all'ufficio, senza seguire le procedure previste per installazione ed esercizio. L'opposizione era stata inizialmente accolta dal giudice di pace; il Comune aveva proposto appello e il Tribunale aveva ritenuto tempestiva l'impugnazione, escludendo la prova di una valida notifica della sentenza di primo grado, e aveva accolto l'appello sul merito, ritenendo provati e non contestati i fatti costitutivi della violazione. In cassazione il ricorrente deduceva, con quattro motivi, la violazione degli artt. 170, 285, 325 e 156 c.p.c., sostenendo che l'appello comunale fosse tardivo perché la sentenza di primo grado gli era stata notificata via PEC, con conseguente decorrenza del termine breve, e che il Tribunale avesse erroneamente preteso il deposito del file EML per provare la notificazione; con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011 sul riparto dell'onere della prova della violazione amministrativa; con il quarto censurava il mancato approfondimento istruttorio sulla responsabilità del ricorrente.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo che il Tribunale avesse errato nel non considerare che la notificazione della sentenza a mezzo PEC era stata ammessa e comunque era idonea a far decorrere il termine breve, senza che fosse necessaria, ai fini della validità e della decorrenza del termine, la produzione del file EML. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Poiché dagli atti risultava che la sentenza di primo grado era stata notificata il 9 giugno 2016 e l'appello era stato proposto solo il 13 dicembre 2016, ben oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c., la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 c.p.c. e ha dichiarato inammissibile l'appello del Comune. Ha poi posto le spese di merito a carico del Comune e le spese di legittimità a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso sulla notificazione degli atti nel processo; non è oggetto di autonoma statuizione decisiva nel dispositivo.
La notificazione della sentenza ai fini del termine breve può essere validamente eseguita e produrre effetti anche se trasmessa via PEC, quando l'atto raggiunge il suo scopo conoscitivo.
La sentenza notificata fa decorrere il termine breve per impugnare; nel caso concreto l'appello era tardivo perché proposto oltre 30 giorni dalla notifica.
L'irregolarità della notificazione non comporta nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
La Corte richiama la tassatività delle nullità della notificazione e afferma che la mancanza di attestazione di conformità non incide di per sé sulla validità della notifica.
Invocato per il riparto dell'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi della violazione amministrativa.
art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011
Richiamato in relazione al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e all'onere probatorio dell'amministrazione.
Usato per la cassazione senza rinvio, poiché la causa non poteva essere decisa diversamente una volta accertata la tardività dell'appello.
Massime di principio
- La notificazione di una sentenza via PEC è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando la comunicazione consente il raggiungimento dello scopo conoscitivo, restando irrilevanti le mere irregolarità formali non incidenti sul perfezionamento della conoscenza.
- Ai fini della validità della notificazione e della decorrenza del termine breve non è necessario, di per sé, il deposito del file telematico in formato EML se la prova della conoscenza dell'atto risulta comunque dagli atti e non vi è contestazione sulla corrispondenza della copia all'originale.
- La mancata attestazione di conformità della copia notificata non determina automaticamente invalidità della notificazione, in assenza di deduzioni specifiche sulla incompletezza o difformità della copia ricevuta.
- Quando l'appello è proposto oltre il termine breve già decorso per effetto di una valida notificazione della sentenza, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione tardiva.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della violazione; tuttavia, se il motivo relativo al termine d'impugnazione è assorbente, le ulteriori censure sul merito restano assorbite.
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