Cassazione Penale, Ordinanza n. 15379/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato nelle conformi sentenze di merito per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, limitando le censure al solo trattamento sanzionatorio. In particolare ha dedotto: 1) violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la pena irrogata dal primo giudice sarebbe stata incompatibile con quella prevista per l'ipotesi di cui al comma 4 e quindi indicativa dell'effettivo riconoscimento del fatto di lieve entità; 2) violazione di legge nella determinazione della pena per applicazione di aumenti e riduzioni non consentiti, con richiamo agli artt. 132 e 99 c.p. e 438 c.p.p.; 3) carenza di motivazione sul calcolo che ha condotto alla pena finale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della riqualificazione del fatto non era stata devoluta alla Corte d'appello, che era stata investita solo di censure sul trattamento sanzionatorio. Le ulteriori doglianze sono state ritenute inammissibili per difetto di interesse, poiché gli asseriti errori di calcolo avrebbero determinato una pena più favorevole per il reo e, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, non potevano essere corretti in peius in sede di impugnazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 introduceva una questione non devoluta al giudice d'appello e quindi non proponibile in cassazione; quanto alle censure sulla determinazione della pena, esse erano prive di interesse perché gli eventuali errori del primo giudice avevano condotto a una pena di maggior favore per l'imputato e non potevano essere corretti in assenza di appello del pubblico ministero. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma richiamata per qualificare la condotta di illecita detenzione di hashish di peso complessivo lordo pari a 200 grammi.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Evocato dalla difesa come ipotesi di fatto di lieve entità; la Corte rileva che la questione della riqualificazione in tale fattispecie non era stata devoluta in appello.
In combinato con l'art. 609, comma 2, c.p.p., esprime la regola per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto.
Con l'art. 606, comma 3, c.p.p. delimita l'oggetto del ricorso per cassazione alle questioni già devolute in appello o rilevabili d'ufficio.
Richiamato dalla difesa in tema di determinazione della pena e del corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella commisurazione sanzionatoria.
Richiamato dalla difesa con riferimento agli aumenti per recidiva applicati nel calcolo della pena.
Citato dalla difesa nel dedurre violazione di legge nella determinazione della pena; dal testo non emerge un'ulteriore specifica interpretazione della Corte su tale norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in appello.
- La censura relativa alla riqualificazione giuridica del fatto è inammissibile in cassazione quando la relativa questione non sia stata inserita nei motivi di appello e la Corte territoriale non abbia quindi avuto occasione di pronunciarsi.
- Il ricorso è privo di interesse quando mira a correggere errori di calcolo della pena che si siano tradotti in un trattamento più favorevole per l'imputato e non siano suscettibili di modifica in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
- L'interesse ad impugnare sussiste solo se il gravame è idoneo a eliminare una decisione pregiudizievole per l'impugnante, determinando una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente.
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