Cassazione Civile, Ordinanza n. 13949/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto relativo all’installazione di rete di illuminazione interna ed esterna, impianto di allarme, rete LAN e impianto telefonico presso la società committente. La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo di quanto ritenuto dovuto; la committente proponeva opposizione sostenendo, tra l’altro, che fosse stato pattuito verbalmente un prezzo complessivo inferiore e che, in ogni caso, dovessero essere detratti importi relativi ad acquisti e prestazioni effettuati dal rappresentante della società appaltatrice presso la propria officina/attività commerciale. Il Tribunale rigettava l’opposizione, mentre la Corte d’appello accoglieva in parte il gravame ritenendo provato un accordo compensativo tra le società e operando la compensazione tra i rispettivi crediti, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna della società appaltatrice al pagamento del residuo. La società appaltatrice ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) dedotta rinuncia implicita alla domanda riconvenzionale della committente, per avere questa successivamente ottenuto un decreto ingiuntivo per il medesimo credito; 2) violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c., sostenendo che i crediti non fossero reciproci, certi, liquidi ed esigibili e che appartenessero a soggetti diversi; 3) violazione dell’art. 1252 c.c., perché l’accordo compensativo volontario non sarebbe stato provato e comunque sarebbe mancata la ricorrenza delle condizioni pattuite. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la censura fondata sul decreto ingiuntivo non opposto intervenuto nel corso del giudizio di merito; ha affermato che, una volta accertata la compensazione volontaria, non è necessario che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili come nella compensazione legale; ha reputato non sindacabile in cassazione la valutazione di merito della Corte territoriale circa la prova dell’accordo compensativo; ha inoltre precisato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo successivo deve considerarsi estinto per effetto della compensazione e non può essere ulteriormente posto in esecuzione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società appaltatrice, confermando l’impianto decisorio della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto l’esistenza di un accordo di compensazione volontaria tra le parti e aveva escluso la fondatezza delle doglianze sulla pretesa rinuncia implicita e sui presupposti della compensazione. La Cassazione ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la questione relativa al decreto ingiuntivo non opposto ottenuto dalla committente contro il rappresentante della società appaltatrice; ha ritenuto infondate le censure sulla compensazione legale, precisando che la fattispecie era di compensazione volontaria ex art. 1252 c.c., fondata su accordo provato in fatto dalla Corte d’appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal giudice di merito per determinare il corrispettivo dell’appalto sulla base dei prezzi vigenti in difetto di diversa prova del prezzo pattuito
evocato dal ricorrente per sostenere l’incompensabilità di crediti non reciproci; la Corte ha chiarito che tale disciplina riguarda la compensazione legale, non la compensazione volontaria accertata nella specie
richiamato dal ricorrente per contestare la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità; la Corte ha precisato che tali requisiti attengono alla compensazione legale e non sono indispensabili nella compensazione volontaria
la Corte ha qualificato la fattispecie come compensazione volontaria, fondata su accordo negoziale tra le parti, possibile anche in assenza dei requisiti della compensazione legale
richiamato nel ricorso come argomento per denunciare un presunto indebito arricchimento derivante dalla compensazione e dal duplice titolo monitorio
richiamato per il riconoscimento degli interessi dovuti nelle transazioni commerciali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato in tema di opposizione all’esecuzione, per affermare che il pagamento o l’estinzione della pretesa può essere fatto valere dal condebitore anche rispetto a titolo giudiziale divenuto definitivo
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte ricorrente
Massime di principio
- La questione nuova, non dedotta nel giudizio di merito e non risultante dalla sentenza impugnata, non può essere proposta per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve indicare in quale atto del precedente grado la questione sia stata introdotta.
- La compensazione volontaria ex art. 1252 c.c. si fonda su un accordo negoziale tra le parti che può operare anche in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità propri della compensazione legale.
- Una volta accertato l’accordo di compensazione volontaria, il giudice può dichiararne l’effetto estintivo con valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Per la compensazione volontaria occorre provare l’esistenza dell’accordo, non essendo necessaria una forma particolare se non imposta per la validità del negozio; la prova può essere fornita anche per testi e presunzioni secondo le regole ordinarie.
- L’effetto estintivo della compensazione, una volta verificatosi, impedisce al credito estinto di essere ulteriormente azionato o posto in esecuzione, anche se nel frattempo sia stato ottenuto un autonomo titolo monitorio non opposto nei confronti di uno dei soggetti coinvolti.
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