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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31563/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato raggiunto da custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contestato come organizzatore a partire da febbraio 2020. Il Tribunale del riesame aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituire la misura carceraria con misura meno afflittiva, ritenendo persistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. In cassazione la difesa ha dedotto un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale non avrebbe spiegato in modo puntuale perché il pericolo di reiterazione fosse concreto e attuale, né perché una misura meno grave non fosse adeguata. La difesa ha insistito su elementi già prospettati nel riesame: partecipazione all'associazione limitata a 34 giorni, sodalizio ormai smantellato, fatti risalenti nel tempo, spontanea costituzione in carcere in un istituto diverso da quello dei correi per contrasti con i vertici del gruppo. Ha anche censurato l'uso della presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, c.p.p. per colmare il preteso deficit motivazionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha ritenuto che il motivo si limitasse a un generico dissenso rispetto alla valutazione del Tribunale del riesame e riproponesse le stesse censure già disattese, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre reputato congrua e non manifestamente illogica la motivazione del riesame in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere, valorizzando i precedenti specifici, la mancanza di un'attività lavorativa lecita documentata e il fatto che la collocazione in un carcere diverso da quello dei correi non dimostra la rottura dei contatti criminali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo inoltre la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    reato presupposto del titolo custodiale; il provvedimento fa riferimento alla presunzione cautelare connessa a tale fattispecie associativa in materia di stupefacenti

  • art. 274 c.p.p.

    richiede il pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati, dedotto dalla difesa come non adeguatamente motivato

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    richiamato in relazione alla presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per il reato contestato

  • art. 310 c.p.p.

    indica l'appello cautelare proposto dalla difesa contro il rigetto della sostituzione della misura

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    motivo di ricorso per cassazione fondato su mancanza e manifesta illogicità della motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    consente la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà

  • art. 127 c.p.p.

    richiamato per la trattazione camerale senza discussione orale

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già dedotte nel riesame o nel giudizio di merito, senza confrontarsi criticamente con le ragioni poste dal giudice impugnato a fondamento della decisione.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione effettiva tra le argomentazioni della decisione impugnata e le doglianze formulate in cassazione; il mero dissenso valutativo non integra un valido vizio motivazionale.
  • In tema di misure cautelari, la motivazione che valorizza precedenti specifici, assenza di un radicamento lavorativo lecito e persistente contiguità con il contesto criminale può sorreggere il giudizio di attualità del pericolo di reiterazione e la ritenuta adeguatezza della custodia in carcere.
  • La circostanza che l'indagato o imputato sia detenuto in un istituto diverso da quello dei correi, o si sia spontaneamente costituito, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intervenuta cessazione dei rapporti con il sodalizio criminoso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiReati tributariMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiPrescrizione del reato

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