Cassazione Penale, Sentenza n. 31565/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il procedimento riguarda un'ordinanza del G.i.p. confermata dal Tribunale del riesame che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per un fatto di traffico di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p., sostenendo che non vi fossero attuali e concrete esigenze cautelari, soprattutto per il lungo tempo trascorso dal fatto (3 agosto 2023) rispetto all'applicazione della misura e perché il giudice del riesame non aveva considerato la documentazione prodotta dalla difesa: stabile attività lavorativa a tempo indeterminato dal 9 aprile 2024 e disponibilità di un familiare ad accoglierlo presso la propria abitazione. Secondo il ricorrente, tali elementi avrebbero inciso sulla valutazione del pericolo di reiterazione e sulla possibilità di applicare una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati, rilevando che il Tribunale del riesame aveva completamente omesso di valutare la documentazione difensiva relativa al lavoro stabile e alla disponibilità abitativa, documentazione potenzialmente rilevante sia per la sussistenza delle esigenze cautelari attuali e concrete sia per l'idoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, a fronteggiare il rischio di reiterazione. Per tale difetto di motivazione l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
indica le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione e il pericolo di inquinamento probatorio; la Corte censura la mancata valutazione degli elementi difensivi rispetto a tali esigenze.
regola i criteri di scelta e adeguatezza della misura cautelare; la Corte richiama la necessità di verificare se misure meno afflittive possano neutralizzare le esigenze cautelari.
disciplina il controllo elettronico degli arresti domiciliari; la Corte afferma che il giudice avrebbe dovuto motivare anche sulla sua eventuale idoneità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
costituisce il parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione dedotti dalla difesa.
richiamato per la trattazione camerale e la requisitoria scritta del Procuratore generale.
indica il giudice competente per il rinvio a seguito dell'annullamento dell'ordinanza del riesame.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame sulle misure cautelari personali, il giudice deve valutare in modo effettivo e motivato tutti gli elementi difensivi potenzialmente idonei a incidere sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, anche se sopravvenuti rispetto al fatto o al provvedimento genetico.
- La mancata considerazione di documentazione difensiva rilevante, come la prova di un'attività lavorativa stabile o di un'idonea soluzione abitativa, integra un vizio di motivazione censurabile in cassazione.
- La valutazione sulla proporzionalità e adeguatezza della custodia in carcere impone di confrontare la misura più afflittiva con l'eventuale idoneità di misure meno invasive, inclusi gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
- Ai fini della conferma della misura cautelare, la sola gravità del fatto e dei precedenti penali non esonera il giudice dal verificare l'attualità del pericolo di reiterazione alla luce degli elementi concreti allegati dalla difesa.
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