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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31564/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento per traffico di sostanze stupefacenti nel quale, all'esito di indagini svolte con intercettazioni, videosorveglianza, servizi di osservazione e sequestri, era emersa una rete criminale dedita al traffico di hashish. In tale contesto l'indagato era ritenuto coinvolto nell'acquisto e nel trasporto di un ingente quantitativo di hashish; per questo il G.i.p. aveva applicato la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e, soprattutto, di reiterazione del reato. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura, escludendo il pericolo di inquinamento probatorio ma valorizzando la gravità delle condotte, i precedenti e l'inserimento dell'indagato in un circuito criminale professionale. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p., sostenendo che le esigenze cautelari non fossero attuali e concrete, anche perché la misura era stata applicata a distanza di quasi due anni e mezzo dal fatto e perché il giudice non avrebbe adeguatamente spiegato perché gli arresti domiciliari, neppure con controllo elettronico, fossero inidonei.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato perché si limitava a riproporre in cassazione la doglianza già esaminata e respinta in sede di riesame, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha osservato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo coerente la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, valorizzando l'inserimento dell'indagato in un contesto criminale dedito professionalmente al traffico di stupefacenti, la rilevanza del quantitativo di droga e le modalità organizzate della condotta; inoltre, il provvedimento impugnato conteneva una reiezione implicita della deduzione difensiva sul decorso del tempo. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo la trasmissione della copia al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato per le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato per la scelta e proporzione della misura cautelare e per la valutazione dell'adeguatezza della custodia in carcere

  • art. 275-bis c.p.p.

    richiamato in relazione al controllo elettronico degli arresti domiciliari, ritenuto insufficiente a neutralizzare il rischio di reiterazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    norma sul ricorso per cassazione invocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 127 c.p.p.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli

    citata per il principio di inammissibilità dei motivi non specifici, generici o indeterminati

  • Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L.

    citata a sostegno del principio di specificità del ricorso e della necessaria correlazione con la decisione impugnata

  • Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo

    citata per il medesimo principio di specificità dell'impugnazione

  • Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy

    citata per il principio secondo cui non è censurabile l'omessa confutazione espressa di una deduzione se il rigetto risulta dalla complessiva motivazione

  • Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, Rv. 284061-01

    citata per il principio secondo cui non occorre l'esplicita confutazione di ogni tesi difensiva se la ricostruzione complessiva dei fatti ne implica la reiezione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito senza un confronto critico specifico con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La censura sulla motivazione non può risolversi nella mera reiterazione del motivo di riesame: occorre indicare puntualmente quali argomentazioni della decisione siano illogiche, contraddittorie o giuridicamente errate.
  • In tema di misure cautelari, la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione può essere desunta dall'inserimento dell'indagato in un contesto criminale stabile e professionale, dalla gravità e organizzazione della condotta e dai precedenti penali, anche se è decorso un certo tempo dal fatto.
  • Il giudice non è tenuto a confutare espressamente ogni singola deduzione difensiva quando il suo rigetto risulti in modo implicito ma inequivoco dalla motivazione complessivamente considerata.
  • La misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico può essere ritenuta inidonea quando il giudice motivi che solo una restrizione piena della libertà di movimento e di relazione è idonea a neutralizzare il rischio di reiterazione di reati della stessa specie.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniSpaccio
RamiMisure cautelariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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