Ordinanza n. 3950/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione Dirigenziale n. rep. QD/789/2026 del 9 aprile 2026, prot. n. QD/ 11233/2026 del 9 aprile 2026, notificata in data 10 aprile 2026 mediante PEC agli indirizzi company_roma@pec.it e valentinatroiani@ordineavvocatiroma.org, con la quale il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale ha disposto la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo illecitamente svolta presso il locale sito in Piazza Manfredo Fanti n. 40, Roma, Municipio Roma I; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale di cessazione dell'attività di pubblico spettacolo svolta presso un locale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione culturale ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha disposto la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo ritenuta illecita, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni relative all'applicabilità della prima parte dell'art. 68 TULPS, alla mancata presentazione della SCIA prevista dalla seconda parte del primo comma dello stesso articolo e alla normativa antincendio applicabile a un locale destinato a ospitare eventi aperti a più persone. L'associazione aveva inoltre dedotto le proprie ragioni in sede di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che Roma Capitale non le avesse adeguatamente considerate. La ricorrente prospettava altresì che il tesseramento obbligatorio escludesse la natura di offerta rivolta al pubblico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse profili di fondatezza sufficienti. Ha valorizzato la disamina svolta da Roma Capitale sulle deduzioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, la mancata allegazione della presentazione della SCIA richiesta dall'art. 68 TULPS e l'assenza di contestazioni o allegazioni della ricorrente rispetto ai rilievi sulla normativa antincendio. Il Collegio ha inoltre ritenuto che le modalità degli eventi fossero indicative di un'offerta sostanzialmente diretta al pubblico, nonostante il tesseramento obbligatorio. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che le attività culturali dell'associazione erano già riprese e che il provvedimento impediva soltanto lo svolgimento di eventi che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, apparivano meramente complementari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare, con esame dei presupposti della tutela interinale.
Le deduzioni presentate dal privato in risposta al preavviso di rigetto devono essere esaminate dall'amministrazione e possono essere trasfuse nella motivazione del provvedimento finale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata la disamina svolta da Roma Capitale.
Per l'attività di pubblico spettacolo il Collegio ha valorizzato sia la disciplina autorizzatoria richiamata nella prima parte della disposizione sia la SCIA prevista dalla seconda parte del primo comma, rilevando che la ricorrente non aveva allegato di aver presentato quest'ultima.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata allegazione da parte del ricorrente di un adempimento amministrativo richiesto dalla disciplina applicabile, quale la presentazione della SCIA prevista dall'art. 68 TULPS, può escludere la sussistenza del fumus boni iuris.
- Il tesseramento obbligatorio degli avventori non esclude, di per sé, che le modalità concrete di organizzazione degli eventi integrino un'offerta sostanzialmente diretta al pubblico, quando le caratteristiche dell'attività evidenzino una fruizione generalizzata.
- La motivazione del provvedimento finale può ritenersi adeguata, ai fini della valutazione cautelare, quando dia conto delle deduzioni formulate dal destinatario in risposta al preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
- Il periculum in mora può essere escluso quando le attività principali dell'associazione siano già riprese e il provvedimento incida soltanto su attività ulteriori o complementari, la cui mancata prosecuzione non determini un pregiudizio grave e attuale.
Come è indicizzato
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