Ordinanza n. 481/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione a demolire opere edilizie abusive, unitamente agli atti istruttori e alla comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ingiunzione a demolire n. 3/2026, adottata ai sensi dell'art. 196 della l.r. Toscana 65/2014, nonché gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, la relazione istruttoria tecnica, la relazione di servizio con rilievo planimetrico e documentazione fotografica e la trasmissione dell'esito del sopralluogo. È stata proposta anche domanda di accertamento della non assoggettabilità all'ingiunzione demolitoria. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione. Dal provvedimento non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità articolati nel ricorso; il giudice ha deciso la domanda cautelare sulla base dell'assenza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. La presentazione da parte della ricorrente di un'istanza di sanatoria, sebbene riferita soltanto a una parte degli abusi contestati, determina l'inefficacia dell'ordine di demolizione nel suo complesso fino alla definizione dell'istanza. Ciò deriva dal vincolo funzionale tra le opere oggetto dell'ingiunzione e dall'impossibilità di configurare un'ottemperanza soltanto parziale agli ordini demolitori. L'ordine di demolizione, pur non essendo sospeso in via cautelare, non può quindi essere eseguito sino alla definizione dell'istanza di sanatoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
demolire a propria cura e spese le opere abusive descritte in narrativa, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza
La norma costituisce la base legale dell'ingiunzione di demolizione impugnata; il provvedimento cautelare non ne esamina direttamente i presupposti sostanziali.
Comunicazione di avvio procedimento amministrativo
Le disposizioni sono richiamate quale base della comunicazione di avvio del procedimento impugnata; non sono oggetto di specifica valutazione nella decisione cautelare.
È la disposizione processuale applicata per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia, anche quando non riguardi tutti gli abusi contestati, può rendere inefficace nel suo complesso l'ordine di demolizione sino alla definizione dell'istanza, quando tra le opere sussista un vincolo funzionale.
- Quando le opere abusive oggetto dell'ingiunzione sono funzionalmente collegate, non è configurabile un'ottemperanza parziale all'ordine demolitorio; di conseguenza, l'amministrazione non può procedere all'esecuzione frazionata dell'ordine prima della definizione dell'istanza di sanatoria.
- La temporanea inefficacia dell'ordine di demolizione derivante dalla presentazione dell'istanza di sanatoria esclude, in relazione a quelle opere, la sussistenza di un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
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