Cassazione Civile, Ordinanza n. 05059/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro una persona fisica, in forza di tre fideiussioni prestate a garanzia di crediti verso un terzo poi fallito. L’ingiunta aveva proposto opposizione deducendo, da un lato, che l’azione contro il fideiussore fosse contraria a buona fede perché il credito era già assistito da ipoteca idonea e, dall’altro, che gli importi richiesti per interessi, commissioni e oneri accessori superassero i limiti di legge. In appello la stessa parte aveva inoltre lamentato l’omesso esame della questione usura, l’omessa applicazione dell’art. 1956 c.c., la mancata valutazione della natura della garanzia (fideiussione o contratto autonomo di garanzia) e, in sostanza, la nullità di clausole e del mutuo per violazione dell’art. 38 T.U.B. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati cinque motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. sulla asserita usurarietà dei tassi; (2) violazione degli artt. 1956 c.c. e 38 T.U.B. per la tardività e la pretesa insufficiente allegazione dell’eccezione ex art. 1956 c.c.; (3) omessa pronuncia/vizio motivazionale sulla nullità del contratto di mutuo per violazione dell’art. 38 T.U.B.; (4) violazione dell’art. 38 T.U.B. anche per il diniego dell’ordine di esibizione della perizia estimativa dell’immobile e per il mancato accoglimento delle conseguenze invocate; (5) violazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 in tema di nullità delle clausole uniformi, motivo dipendente dall’eventuale accoglimento dei precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha escluso la nullità della notificazione del ricorso, ritenendo sanato il vizio per la costituzione della controricorrente e richiamando il principio secondo cui gli errori sul luogo della notifica incidono sulla nullità dell’atto e sono sanabili. Quanto ai motivi, il primo è stato dichiarato inammissibile perché, trattandosi di sentenza d’appello confermativa della decisione di primo grado e dunque di "doppia conforme", il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. era deducibile solo indicando la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, onere non assolto. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché l’eccezione ex art. 1956 c.c. era stata comunque ritenuta dal giudice di merito priva di specifica allegazione, valutazione insindacabile in cassazione, sia perché anche il profilo ex art. 360, n. 5 c.p.c. risultava inammissibile per le stesse ragioni del primo motivo. Il terzo motivo è stato considerato infondato, poiché la Corte territoriale aveva già rigettato l’eccezione di nullità del mutuo ex art. 38 T.U.B. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto riproponeva sostanzialmente la censura sul mancato ordine di esibizione e non superava le rationes decidendi della sentenza di merito. Il quinto motivo è stato assorbito dal rigetto dei motivi che ne costituivano il presupposto. La ricorrente è stata condannata alle spese e non è stata accolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
La trattazione del ricorso è stata fissata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in caso di doppia conforme se non viene indicata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo l’onere di dimostrare che le ragioni di fatto delle decisioni di merito siano diverse.
L’eccezione deve essere specificamente allegata e supportata da fatti idonei a mostrare la conoscenza o conoscibilità, da parte del creditore, dell’aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore e la concessione di nuovi crediti nonostante tale aggravamento.
art. 38 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
L’eccezione di nullità del mutuo per violazione della norma è stata ritenuta non fondata nel caso concreto; la censura in cassazione non ha superato le rationes decidendi di merito.
La censura di omessa motivazione/omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte di merito aveva in realtà deciso sul punto della nullità del mutuo.
art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287
La questione sulla nullità delle clausole uniformi era dipendente dall’accoglimento dei motivi precedenti ed è stata quindi assorbita.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dalla controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo il regime legale richiamato in dispositivo.
Richiamato a supporto della sanabilità della nullità della notificazione mediante rinnovazione ordinata dal giudice.
È stato richiamato in relazione alla tardiva formulazione dell’eccezione ex art. 1956 c.c. nella memoria istruttoria.
Non citato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’errore nel luogo di notificazione del ricorso integra una nullità sanabile e non una inesistenza, con sanatoria per costituzione del destinatario o per rinnovazione della notifica.
- In presenza di "doppia conforme" di merito, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
- L’eccezione ex art. 1956 c.c. richiede una puntuale allegazione dei fatti da cui desumere la conoscenza o conoscibilità, in capo al creditore, dell’aggravamento patrimoniale del debitore e la successiva concessione di ulteriore credito.
- In cassazione non è consentito sostituire alla censura di legittimità una rivalutazione del merito, specie quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e rigettato l’eccezione dedotta.
- L’ordine di esibizione documentale è rimedio istruttorio residuale e discrezionale; il suo diniego non è di regola sindacabile in cassazione se la richiesta ha carattere esplorativo o se la prova del fatto può essere acquisita con altri mezzi.
- Una censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito abbia comunque affrontato e rigettato la questione, ancorché con motivazione sintetica.
- Le questioni ulteriori o dipendenti da motivi già respinti restano assorbite e non richiedono autonoma decisione.
- rami
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